IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2011.
RICHIAMATI:
� il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalit� applicative dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.);
� il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili adottato ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.03.1999;
� la propria deliberazione n. 224 del 30.12.2009, con la quale si stabilivano le aliquote relative all�I.C.I. per l�anno 2010;
CONSIDERATO che il comma 169 della Legge 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all�inizio dell�esercizio purch� entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1� Gennaio dell�anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO che l'art. 54 del Decreto 446/97, come modificato dall'art.6 del Decreto Legislativo 23.03.1998, n.56, stabilisce che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
RITENUTO confermare per l'anno 2011 le seguenti aliquote I.C.I.:
1) aliquota ordinaria I.C.I. 6 (SEI) PER MILLE
2) aliquota I.C.I. agevolata:
- A/2-3-4-5-6-7: abitazioni principali o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia di applicazione I.C.I.: 4,5 per mille con detrazione prima casa di Euro 103,30;
VISTI:
� il Regolamento regionale 03.02.1999, n. 1;
� la L.R. 07.12.1998, n.54 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimit�;
AD UNANIMIT� di voti palesemente espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
DI CONFERMARE, per l'anno 2011, un�aliquota ordinaria dell�I.C.I. del 6 (SEI) per mille;
DI CONFERMARE, per l�anno 2011, la seguente aliquota I.C.I. agevolata:
- A/2-3-4-5-6-7: abitazioni principali o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia di applicazione I.C.I.: 4,5 per mille con detrazione prima casa di Euro 103,30;
DI STABILIRE per gli immobili di categoria A/2-3-4-5-6-7, concessi in locazione (con contratto regolarmente registrato) come abitazione principale a residenti in Morgex, l�aliquota del 4,5 per mille (senza detrazione prima casa);
DI STABILIRE che la nozione di �abitazione principale� � quella definita dall�articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 in materia di applicazione I.C.I. e precisamente: �per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente�;
DI PRENDERE ATTO che il regime fiscale dei beni di pertinenze seguir� quelle del bene principale, ai sensi dell�art.817 del Codice Civile.