OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI

D’IMPOSTA PER L’ANNO 2010

 

I L   C O N S I G L I O

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, in  data 28.01.2009, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2009, le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

A – ALIQUOTE

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

1

IMMOBILI

5

2

IMMOBILI ABITABILI E NON LOCATI DA ALMENO 2 ANNI

6

 

B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare

disagio economico-sociale

1

2

3

4

     

ABITAZIONE PRINCIPALE

     

103,29

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

   reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

          assicurare l’equilibrio del bilancio 2010;

                     esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

                      di potere determinare, per l’anno 2010, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;

Udita la proposta del Sindaco di approvare un’aliquota ridotta alle aree edificabili in zona esondabile bloccate all’edificazione dalla variante al PRGC in corso

Udita la risposta del RS finanziario dicendo che l’influenza di tale operazione non avrebbe effetti evidenti sul bilancio 2010 e ora il bilancio non è più modificabile senza il parere espresso dal revisore dei conti (ora assente)

Udita allora la proposta del Sindaco di valutare in  Giunta comunale le situazioni di queste aree edificabili

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il Decreto ministeriale del 17.12.2009 pubblicato sulla GU n. 301 del 29.12.2009, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010  da parte degli enti locali al 30.04.2010  

Visto l’art.77 comma 30 del DL 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 che prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui all’art.1 comma 7 del DL 27.05.2008 n.93 convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008 n.126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 22.02.1999;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente: presenti n. 8 , votanti n. 8, astenuti n. --, voti favorevoli n. 8, voti contrari n.--

D E L I B E R A

1) di fissare per l’anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

1

IMMOBILI

5

2

IMMOBILI ABITABILI E NON LOCATI DA ALMENO 2 ANNI

6

 

2) di determinare per l’anno 2010, le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare

disagio economico-sociale

1

2

3

4

     

ABITAZIONE PRINCIPALE

     

103,29

 

 

3) di dare atto:

a)            che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto potrà essere inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato, ma compensata da una maggiore entrata di contributo statale;

b)            che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.