La Giunta Comunale

 

 

Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’ICI;

Visto il Decreto Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con modificazione con L. 24.20.1996, n. 556;

Visto l’art. 1 del D.L. 31.10.1997, n. 373;

Dato atto che per l’anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato in concomitanza con la scadenza del termine per il Bilancio, e cioè il 28.02.2005;

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta ;

1.      L’aliquota deve essere determinata in misura superiore al 4 per mille ed inferiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2.      L’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3.      La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in lire 200.000 pari ad €103.29;

4.      L’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di L. 200.000 pari a € 103.29 può essere elevato fino a lire 500.000 pari ad €258.23, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5.      I comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1.      Richiamata la precedente deliberazione di C.C. n. 4 anno 2000, con la quale è stata determinata l’aliquota nella misura del 5 per mille diversificandola nella misura del 6 per mille per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni

 

-  Dato atto che il gettito dell’imposta per l’anno 2004 ha coperto interamente le previsioni di incasso effettuate con il bilancio di previsione anno 2004;

-   Ritenuto di mantenere la suddetta aliquota;

-  Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

 

 

 

VELOCE DOTT. GUIDO

 

 

 

 

 

 

Visto il parere favorevole espresso dal R.S.F in ordine alla regolarità contabile del presente atto

 

 

 

VERONESE MARCO  

 

 

 

Ritenuto, pertanto, di mantenere la misura dell’imposta in via generale al 5 per mille e la diversificazione per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni nella misura del 6 per mille;

-         Dato  atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini ICI;

-         Quantificata pertanto la previsione di entrata per l’anno 2005 in € 227.000,00

-         Con voti unanimi resi in forma palese dagli aventi diritto;

 

 

D e l i b e r a

 

2.      Di confermare l’aliquota nella misura del 5 per mille,  diversificandola nella misura del 6 per mille per gli immobili abitabili e non locati da almeno due anni

3.      Di introitare il gettito presunto di € 227.000,00 alla risorsa n. 1010002 del titolo 1° Bilancio 2005 in fase di stesura;