Estratto delibera g.c. n°4 del 4.2.05:

 

D.Lgs. 30.12.1992 n° 504  – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni ICI per l’anno 2005.

 

                                                                    IL SINDACO

 

 

Visto il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l’ICI, ne disciplina l’applicazione ed in particolare l’art. 6 “Determinazione dispone l’applicazione delle aliquote” e l’art. 8 “dispone sulle riduzioni e detrazioni d’imposta”

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 8.08.1996, n. 437 convertito con modificazioni ed integrazioni;

 

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

 

Ø      l’aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 4 per mille né inferiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

Ø      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Ø      la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 2000 in  104,00;

 

Ø      l’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di €uro 103,29 può essere elevato fino a lire € 258,22, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Ø      i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 11.03.2004 con la quale è stata confermata l’aliquota per l’anno 2004 nella misura del 5,5 per mille per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 104,00;

 

 

Ritenuto possibile, in considerazione dei nuovi e prevedibili introiti derivanti dalla riscossione dell’evasione ICI rilevata  a seguito della verifica in  corso, di mantenere l’attuale misura dell’imposta  invariata per l’anno 2005 nell’aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

di aumentare al  6,0 per mille l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, nonché per i terreni edificabili ai sensi del P.R.G.C. vigente;

 

Di confermare altresì la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il € 104,00  come per legge, ed altresì:

 

Ø      di non avvalersi della facoltà di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale;

 

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;

 

VISTO  il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

 

VISTA la Legge n.311 del 3/12/2004;

 

 

PROPONE

 

Di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

Ø      5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,

Ø      6,0 per mille per le unità immobiliari  adibite ad abitazione secondaria e/o in aggiunta alla principale;

Ø      €uro 104,00 = la detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale,

Ø      6,0 per mille per i terreni edificabili in base al PRGC vigente e per i fabbricati non adibiti ad abitazione;

 

Di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, copia della presente deliberazione ai fini della pubblicazione prevista dal 4 comma dell’art.58 D.Lgs. 446/1997;

 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000.

 

 

Il Segretario Comunale, visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

 

 

ESPRIME

 

parere favorevole alla proposta di delibera di cui sopra per quanto attiene alla regolarità tecnica.

                                                          

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE

               f.to Gilardone dott. Roberto

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Vista la proposta di delibera fatta dal Sindaco di cui all'oggetto;

 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale espresso sulla proposta di delibera sopra enunciata - parere anch'esso in calce alla proposta medesima;

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;

 

 

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera di cui in narrativa accettata in tutte le sue condizioni.

 

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