Estratto della deliberazione C. C. n. 09  del 20/03/2008,  adottata dal Comune di Roasio (VC) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno d’imposta 2008.

 

 

1) Di confermare, per quanto in precedenza citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2008  nella misura del  5,75   per mille;

 

2) di avvalersi della facoltà di cui al comma 5, art. 1 Legge n. 449 del 27/12/1997, riconfermando l’aliquota agevolata dell’1 a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero ai fini abitativi di fabbricati siti in Nuclei di Antica Formazione identificati nelle tavole del PRGC e fabbricati rurali posti all’esterno di detti Nuclei che presentano elementi pregevoli dal  punto di vista storico ed architettonico;

 

3) di confermare  per l'anno 2008  la detrazione I.C.I per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.3 comma 55 della legge n. 662/1996, nella misura di € 103,29=;

 

4) di equiparare ad abitazione principale, ai fini dell’applicazione di una eventuale aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta, quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado, ai sensi dell’art. 59, lettera e), del D. Lgs.  15/12/1997, n. 446;

 

5) di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6) di prevedere,ai sensi del comma 2bis dell’art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 (introdotto dall’art. 1, comma 5 della Legge n.244 del  24/12/2007 - Finanziaria 2008) un’ulteriore detrazione per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5, per un massimo di € 200,00=;

 

7) di escludere dall’applicazione della maggiore detrazione dell’1,33 per mille, le unità immobiliari per le quali il legislatore non ha esteso espressamente la disciplina dell’abitazione principale, ossia quelle che non sono contemplate dall’art. 8, comma 4 e dall’art. 6, comma 3bis del D. Lgs. 504/1992;

 

8) di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, 1' comma, D. Lgs. n. 504/92 come modificato dal comma 55 art. 3 Legge 662/96;

 

9) ............(omissis)