OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2008.

 

 

Su proposta della Giunta Comunale:

 

Visto l’art. 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

 

Rilevato che:

 

o        l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro lo stesso termine fissato per il Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

o        Ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 la competenza a determinare le aliquote dei tributi locali e delle tariffe relative ai servizi è della Giunta Comunale, a cui spetta anche la determinazione delle detrazioni e di ogni altra incombenza che non sia l’istituzione o l’ordinamento del Bilancio locale o delle tariffe (come da nota del Ministero dell’Interno 27/12/2000 n. 15900/1466/1 bis/5.41 L.142);

 

o        In particolare il comma 156 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 apporta modifiche all’articolo 6, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: “la parola “Comune” è stata sostituita dalle seguenti  “Consiglio Comunale”, ne deriva che l’aliquota ICI è stabilita dal Consiglio Comunale;

          

Richiamato altresì il comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che stabilisce: “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio all’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Richiamato il D.Lgs. 30/12/92 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Dato atto che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la stessa delibera di determinazione dell’aliquota, l’importo di € 103,29, quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

Richiamate: la deliberazione G.C. n. 9 del 05-02-02, con cui per l’esercizio 2002 era stata fissata l’aliquota ICI unica nella misura del 5,50 per mille, la deliberazione G.C. n. 16 in data 04-03-2003 con cui era stata confermata la stessa aliquota per l’anno 2003, la deliberazione G.C. n. 13 in data 04-03-2004 con cui era stata confermata la stessa aliquota per l’anno 2004, la deliberazione G.C. n. 16 del 19-02-2005 con cui era stata confermata la stessa aliquota per l’anno 2005 e la deliberazione G.C. n. 15 del 28-02-2006 con cui era stata confermata la stessa aliquota per l’anno 2006 e la delibera C.C. n. 2 del 26.02.2007 con cui si confermava la stessa aliquota per l’anno 2007;

 

Visto l’art. 3 commi da 48 a 65 della Legge n. 662 del 23-12-1996 e visto l’art. 58 del D. Lgs. 446/97 che modifica in parte il richiamato D. Lgs. 504/92;

 

Richiamato l’art. 3 commi 48, 51 e 53 della Legge 662 del 23-12-1996;

 

Richiamata la circolare del Ministero delle Finanze 25/05/1999, n. 114/E: “L’aliquota agevolata sulla prima casa si applica anche per le pertinenze”;

 

Richiamato l’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 che, se non deliberato diversamente, prevede: “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 103.29”;

 

Vista la legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) – art. 1, commi 5 ed 8, dove viene fissata un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di € 200,00;

 

Considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, nel rispetto dell’equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune risulta possibile confermare le stesse aliquote e detrazione fissate per l’esercizio 2007;

 

 

 

 

 

 

 

Formula la seguente proposta di deliberazione:

 

1.        di confermare per l’anno 2008 l’aliquota unica del 5,5 per mille;

2.        di confermare e fissare per l’anno 2008 in € 103,29 l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3.        di procedere alla pubblicazione di legge del presente provvedimento.

 

 Il Presidente relaziona sul punto all’ordine del giorno.

 

Al termine, dopo breve discussione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso  dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. n. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. D.lgs. 18-08-2000 N.  267;

 

Con voti favorevoli 13 su 13 presenti e votanti,  palesemente espressi

 

 

DELIBERA

 

 

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

 

Quindi, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli 13 su 13 votanti, palesemente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.