ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 14 DEL 01.02.2011

 

Il Commissario Straordinario

Visto che:

 

·        Il capo I del D. Lgs n. 504/92 ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

·        Le Leggi n. 662/96 (Finanziaria 1997), n. 122/97, l'art. 58 del D.Lgs n. 446/97 (riordino discipline tributi locali) hanno apportato alcune modifiche al decreto legislativo istitutivo dell'imposta;

·        L’art. 27 comma 8 della Legge n° 448/2001  prevede che le deliberazioni di aliquote e tariffe dei tributi locali, delle tariffe dei servizi pubblici locali nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali devono essere effettuate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, così come riconfermato dal comma 169 della Legge 27/12/2006 n° 296;

·        il decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2010  proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 al 31 marzo 2011;

·        L’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006 n° 296 (Finanziaria 2007)  modifica l’articolo 6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 sostituendo la parola “comune” con “consiglio comunale”;

·         in base a tale comma, l’organo competente ad approvare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili è il Consiglio Comunale ( per l’anno in corso sostituito dal Commissario Straordinario ) in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del Testo Unico sugli Enti Locali, D.Lgs. n° 267 del 2000;

·        L'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008, stabilisce  che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

·        L’art. 1 comma 123 della  Legge n° 220 del 13/12/2010 conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

·        l'art. 1 comma 1 del decreto sopraccitato prevede, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per i quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;

·        Gli  incassi effettivi 2010 sono stati pari ad € 808.171,71 rispetto alle previsioni iniziali riaccertate di € 792.000,00. Pertanto per l’anno 2011 la previsione di entrata è pari ad € 805.000,00.

 

 

 

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D E L I B E R A

 

 

Di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2011 nelle seguenti misure:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

- detrazione per           abitazione principale  Euro 103,29;

- altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille.

 

Di stimare un accertamento a seguito delle succitate aliquote in Euro 805.000,00 da iscrivere in bilancio alla risorsa 1.01.1002 (ICI) al lordo dei compensi spettanti alla Tesoreria.