1.       Di   confermare  per l’anno 2011  al 6,5 (sei virgola cinque) x mille la aliquota ICI esclusivamente per le seconde case e relative  pertinenze,  confermando, inoltre per l’anno 2011 l’aliquota ICI al 5,5 (cinque virgola,cinque) per mille per tutte le altre tipologie (prime case  Cat.catastali   A1 A8 e A9 e relative pertinenze, altri fabbricati, terreni); 

 

2.       Di confermare , per il 2011, la applicazione  del disposto di cui al  c. 56 dell’art. 3 L. n. 662 /96  nel senso che dovrà essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata.