Il Sindaco propone il seguente atto deliberativo avente ad oggetto:

 

D.Lgs. 30.12.1992 n° 504 ICI – Imposta Comunale sugli Immobili - determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l’anno 2007.Altri provvedimenti.

 

Preso atto del disposto dell’art. 151,  co. 1 , D. lgs. 267/2000 che recita: “ I Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre  il bilancio di previsione per l’anno successivo, … il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2006 con cui è stato differito al 31.03.07 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2007 degli Enti Locali;

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

 

Visto l’art. n. 156 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale si stabilisce che l’aliquota dev’essere deliberata dal Consiglio Comunale;

 

Visto il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l’ICI, ne disciplina l’applicazione ed in particolare l’art. 6 “dispone l’applicazione delle aliquote” e l’art. 8 “dispone sulle riduzioni e detrazioni d’imposta”;

 

Visto il regolamento comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2003;

 

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

 

Ø      l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

Ø      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Ø      la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 2003 in €. 154,94;

 

Ø      l’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di €. 103,29 può essere elevato fino a €. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Ø      i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale;

 

Richiamata la propria precedente deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17 del 23.02.2006 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2006 nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 154,94;

 

Dato atto del gettito dell’imposta per l’anno 2007 quantificato in €. 400.000,00;

 

Ritenuto dopo attenta analisi delle facoltà concesse al Comune al fine di garantire gli equilibri di bilancio di dover aumentare l’aliquota al 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e per le unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, portando altresì la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad  € 258,23;

 

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;

 

VISTO inoltre l'art. 1, commi 336, 337 della L. 311/2004 che recitano:

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (146).

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

RITENUTO pertanto ai sensi della normativa sopra citata di favorire i riaccatastamenti mediante concessioni di agevolazioni tributarie apportando una modifica al vigente regolamento in materia di I.C.I. con l'inserimento di un nuovo articolo;

 

 

VISTO  il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f);

 

CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

 

PROPONE

 

1.                  Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e detrazioni per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

Ø      7 per mille

Ø      €uro 258,23 la detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale.

 

2.         Di dare atto che i relativi proventi si possono stimare come di seguito indicato:

 

Imposta Comunale sugli Immobili

Risorsa 1.01.1005 cap. 1

Entrata €. 400.000,00

 

3.        Di introdurre   il seguente art. 7 bis al vigente regolamento I.C.I. ed avente ad oggetto:

 

 Agevolazioni in materia di atti di attribuzione - aggiornamento del classamento catastale ai sensi dei c. 336 e 337 dell’art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311.

 

1) I soggetti passivi d’imposta, quali titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate e non iscritte in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o per passaggio dalla categoria esente a quella soggetta ad imposizione, che, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi della legge n. 311/2004, articolo 1, comma 336, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, gli atti di attribuzione e/o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di decadenza dall’agevolazione, possono definire in modo agevolato i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza.

2) Per beneficiare della definizione agevolata di cui al comma precedente il soggetto passivo di imposta deve provvedere a:

a) entro il termine perentorio del 30 settembre 2007:

- presentare all’Agenzia del Territorio di Vercelli, ai sensi del D.M. 701/1994, tutti gli atti per l’attribuzione e/o l’aggiornamento dei classamenti delle unità immobiliari;

b) entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento dei classamenti:

- effettuare il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, determinando l’imposta dovuta sulle annualità arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell’agevolazione, applicando l’aliquota deliberata per ciascun anno d’imposta, all’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero al maggiore imponibile, nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con esclusione in entrambi i casi di sanzioni ed interessi, da versare separatamente per ciascun anno d’imposta, utilizzando i bollettini dell’ICI ordinaria;

- presentare al Comune su apposito modello di comunicazione di avvenuta adesione, corredata della documentazione prodotta per il classamento (DM 701/1994), nonché delle fotocopie dei versamenti eseguiti;

c) se l’importo complessivo delle somme dovuto a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a € 1.000,00, il versamento può essere eseguito in numero di rate pari al numero degli anni  dovuti. Ogni versamento deve essere fatto per l’importo complessivo dell’anno a cui si riferisce e deve avvenire con cadenza non superiore al bimestre. In caso di pagamento rateale il contribuente presenta al Comune, unitamente al modello di avvenuta adesione, istanza di rateizzazione con allegata attestazione del pagamento della prima rata riferita all’annualità più vecchia.

Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali vigenti, calcolati su base mensile. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata ed il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione coattiva.

3) Il Comune provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alle sanzioni di legge.

4) I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente articolo qualora manchi o sia indicata in modo infedele la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero omettano il versamento del tributo. La decadenza comporta l’attivazione di tutta la procedura prevista dai commi 336 e 337 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, che dovrà avvenire con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

 

4.         Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000;

 

 

 

Il Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole all’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 c. 2 del D.lgs. 18.08.2000 nr. 267, in relazione alle sue competenze, sotto il profilo della regolarità tecnica.

 

                                                                                                 Il Segretario Comunale

                                                                                                  Rossini Dr. Mariella

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole all’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sotto il profilo della regolarità contabile.

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                                             Rosa Rag. Marina

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

-       Preso atto della proposta formulata dal Sindaco;

-      Uditi gli interventi dei consiglieri comunali di seguito riassunti:

Si svolge un acceso dibattito tra i Consiglieri Marchino,Veggi e Leonoris a proposito della volontà dell’Amministrazione di aumentare la detrazione sulla abitazione di residenza,ovvero prima casa.

I consiglieri del gruppo di minoranza sostengono che tale misura favorisce anche coloro che hanno una residenza fittizia nel Comune rendendo ciò iniquo nei confronti degli altri residenti. Invitano, pertanto, l’Amministrazione ad attivare le opportune verifiche, condizione fondamentale per l’approvazione da parte loro di questo provvedimento, come rimarca il consigliere Veggi. Il Sindaco assicura che si faranno i dovuti controlli, per rispetto di tutti.

-       Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

-      Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi

 

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta formulata dal Sindaco.