Il Sindaco propone l’adozione del seguente deliberato avente per oggetto:

 

D.Lgs. 30.12.1992 n° 504 ICI – Imposta Comunale sugli Immobili - determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l’anno 2005.

 

Preso atto del disposto dell’art. 151,  co. 1 , D. lgs. 267/2000 che recita: “ I Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre  il bilancio di previsione per l’anno successivo, … il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

 

Visto il D.L. 30 Dicembre 2004 relativo alla proroga all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005;

 

Vista la Legge 30 Dicembre 2004 n.311 (Finanziaria 2005);

 

Visto il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l’ICI, ne disciplina l’applicazione ed in particolare l’art. 6 “Determinazione dispone l’applicazione delle aliquote” e l’art. 8 “dispone sulle riduzioni e detrazioni d’imposta”

 

Visto il regolamento comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2003;

 

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

 

Ø      l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

Ø      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Ø      la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 2003 in €. 154,94;

 

Ø      l’imposta dovuta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di €. 103,29 può essere elevato fino a €. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

Ø      i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale;

 

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 16.02.2004 con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2004 nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria e la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 154,94;

 

Dato atto del gettito dell’imposta per l’anno 2005 quantificato in €. 335.000,00;

 

Ritenuto possibile, in considerazione dei nuovi e prevedibili introiti derivanti dalla riscossione dell’evasione ICI rilevata  a seguito della verifica in  corso, di mantenere l’attuale misura dell’imposta  invariata per l’anno 2005 nell’aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e per le unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, confermando altresì la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad  € 154,94, ed inoltre:

Ø      di non avvalersi della facoltà di ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Ø      di non avvalersi della facoltà di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale;

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;

 

VISTO  il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f);

 

VISTO l’art. 67 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005)

 

CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

 

PROPONE

 

Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e detrazioni per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

Ø      6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,

Ø      6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione secondaria,

Ø      €uro 154,94 = la detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale.

 

Di dare atto che i relativi proventi si possono stimare come di seguito indicato:

 

Imposta Comunale sugli Immobili

Risorsa 1.01.1005 cap. 1

Entrata €. 335.000,00

 

 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000;

 

 

Il Segretario Comunale quale responsabile del servizio, esprime parere favorevole all’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.lgs. 18.08.2000 nr. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica.

 

 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                   F.to Gilardone  Dr. Roberto

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTA la riportata proposta di deliberazione;

 

VISTO  il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f);

 

CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

 

 

DELIBERA

 

Di  approvare la suestesa proposta di deliberazione in ogni sua parte e condizione.