OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE DELLE

ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008.

C.C. N.3/08

Il Sindaco:

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed

integrazioni che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli

immobili (I.C.I.);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza

dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2005;

VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504,

come modificato dall’art. 1, comma 156 della Legge 27/12/2006, in vigore dal 01/01/2007,

l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione G.C. n. 188 in data 28/12/2007 con la quale viene proposto al

Consiglio Comunale la conferma, per l’anno 2008, delle aliquote dell’Imposta Comunale

sugli Immobili (I.C.I.) già in vigore per l’anno 2007;

VISTO l’art. 1, comma 169 della succitata Legge 296/2006 secondo il quale “gli Enti Locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis…”;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20/12/2007 il termine per

la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008 da parte degli Enti Locali è

stato differito al 31 marzo 2008;

ESAMINATE inoltre, le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote

ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella Legge 27/12/1997, n.449;

VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla

necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a

favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

PROPONE

1) di fissare per l’anno 2008, come proposto con delibera G.C. n. 188/07, nelle misure

di cui al prospetto che segue, le aliquote, riduzioni e detrazioni per l’applicazione

dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo

30/12/1992, n. 504:

Le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), vengono così determinate

per l’anno 2008: aliquota nella misura del 4,50 per mille per l’unità immobiliare

direttamente adibita ad abitazione principale;

Aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione

principale;

Detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30.=;

Ulteriore detrazione per l’abitazione principale (art.8, comma 2 bis e 2 ter D.Lgs.

30/12/1992 n.504 così come inseriti dall’art.1, comma 5 della Legge n.244 del

24/12/2007):

· 1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 D.Lgs 30/12/1992, n.504 e

ss.mm. ed ii., fino ad un massimo di €.200,00. Tale detrazione si applica a

tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Per l’anno 2008 vengono inoltre previste, ai sensi della Legge 27/12/1997, n. 449

come disciplinato dall’art. 10 del Regolamento I.C.I. in vigore, le seguenti aliquote

agevolate a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di facciate

di immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione di autorimesse o

posti auto anche pertinenziali oppure interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi di

sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari

residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori

da esercitarsi a seguito di rilascio di apposito permesso di costruire o

provvedimento autorizzativo:

o per immobili adibiti o pertinenti all’abitazione principale: 3, 5 per mille

o per immobili adibiti o pertinenti ad edifici residenziali con destinazione diversa

dalla prima casa: 4,90 per mille.

La presente agevolazione è cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con le

riduzioni previste dall’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 come modificato

dall’art. 3, comma 55 della Legge 23/12/1996, n. 662 e dall’art. 8 del vigente

Regolamento I.C.I.

Sempre ai sensi dell’art.10 del Regolamento è prevista l’esenzione del versamento

I.C.I a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari

inagibili, inabitabili od interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico

od architettonico localizzati nei centri storici purchè successivamente adibiti ad

abitazione principale per il periodo di realizzazione dell’intervento e comunque entro

e non oltre tre anni dal rilascio della concessione edilizia od autorizzazione edilizia.

A tal fine dovrà essere presentata apposita domanda all’ufficio tributi corredata da

specifico atto d’impegno ai fini della puntuale verifica del titolo giuridico.

Come già previsto per l’anno precedente, anche per l’anno 2008 si conferma

quanto segue:

- di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e

non venduti da imprese ex art. 8 D.Lgs. 504/92, come modificato dal comma

55 art. 3 Legge 662/96;

- di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine

alla equiparazione dell’assoggettamento ad abitazione principale dell’unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a

condizione che la stessa non risulti locata.

2) Di rinviare a separato provvedimento di modifica regolamentare, l’attuazione del

disposto di cui all’art. 1 comma, 6 della Legge 244/2007 in ordine all’applicazione di

una aliquota agevolata, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, per i soggetti passivi

che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o

termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti

interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di

cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

3) di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il

gettito complessivo dell’imposta riferito all’anno di competenza in €. 738.000,00.=,

da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2008;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi di legge;

5) di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia

conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate, da parte dei contribuenti;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;