VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N.209

OGGETTO:

DECRETO LEGISLATIVO 30/12/1992, N. 504 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2006

 

L’anno duemilacinque addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero , la Giunta Comunale,

DELIBERA

1)    di confermare, per le motivazioni di cui in narrativa, per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

 

Le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), vengono così determinate per l’anno 2006: aliquota nella misura del 4,50 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale, detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30.=.

Per l’anno 2006 vengono inoltre previste, ai sensi della Legge 27/12/1997, n. 449 come disciplinato dall’art. 10 del Regolamento I.C.I. in vigore, le seguenti aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di facciate di immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori da esercitarsi a seguito di rilascio di apposita concessione edilizia o provvedimento autorizzativo:

o            per immobili adibiti o pertinenti all’abitazione principale: 3, 5 per mille

o            per immobili adibiti o pertinenti ad edifici residenzialli con destinazione diversa dalla prima casa: 4,90 per mille.

La presente agevolazione è cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con le   riduzioni previste dall’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 come modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge 23/12/1996, n. 662 e dall’art. 8 del vigente Regolamento I.C.I.  

Come già previsto per l’anno precedente, anche per l’anno 2006 si conferma quanto segue:

-             di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 D.Lgs. 504/92, come modificato dal comma 55 art. 3 Legge 662/96;

-             di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell’assoggettamento ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.