COMUNE DI ARIZZANO
 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n°
10
 
31.01.2005
 
 
 
 
OGGETTO:
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2005.
CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005.
 
L’anno DUEMILACINQUE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18.30 nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
 
 
 
 
 

Nominativo

Presente

Assente

 
 
1) COLPO Paolo
X
 
 
 
2) CALDERONI Enrico
X
 
 
 
3) CERUTTI Luisa
X
 
 
 
TOTALI
3
 
 
 
 

 

 

 

Assume la presidenza il Sig. COLPO Paolo in qualità di Sindaco

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. PALMIERI dr. Ugo
 
Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato

 

 
 

 

 
 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 47 del 22/2/1993 esecutiva, con la quale veniva preso atto a decorrere dall’anno 1993 dell’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell’art.1 del D.L.vo 30.12.1992 n.504;
 
VISTO l’art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 
VISTO l’art. 151 del citato D.Lgvo n. 257/2000 il quale stabilisce al 1^ comma che gli Enti locali deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31/12;
 
VISTO il Decreto Legge in data  30/12/2004 n. 314 il quale ha stabilito la proroga del termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l’anno 2005 fissandolo al 28 febbraio 2005;
 
VISTO il comma 53 dell’art.3 della Legge n.662 del 23/12/1996 la quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4‰ ne superiore al 7‰ e può essere diversificata entro tale limite nonché può essere agevolata;
 
VISTI gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446 che apportano modifiche alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
 
RILEVATO che ai sensi del richiamato art.6 del D.Lvo n.504/1993 in caso di non adozione della deliberazione di fissazione dell’aliquota entro il termine prefissato, trova applicazione l’aliquota del 4‰, ferme restando le particolari disposizioni per gli Enti dissestati previste al 5^ comma dell’art.25 del D.L. 2/3/1989 n.66 convertito nella legge 24/4/1989 n.144 e successive modificazioni;
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
 
Vista la delibera del C.C. n. 63 del  30.12.1999 che ha determinato l’aliquota I.C.I. per l’anno 2000 procedendo alla diversificazione della stessa come segue:
 
a)     abitazione principale così come definita dall’art.5 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale  aliquota 4,5 ‰ con detrazione di L. 200.000;
b)     pertinenza abitazione principale così come definiti dall’art.5 comma 3 lettera a) del regolamento comunale: aliquota 4,5‰ con esclusione della detrazione di L. 200.000 (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza);
c)      unità immobiliari concesse in uso gratuito:
1)     ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
2)     al coniuge, ancorché separato o divorziato;
3)     agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore)
aliquota 4,5 ‰ con esclusione della detrazione di L. 200.000;
d)     pertinenza unità immobiliari di cui sopra lettera c) aliquota 4,5 ‰ con esclusione
della detrazione di L. 200.000 (in ogni caso ad ogni abitazione corrisponde una sola
pertinenza;
e)     seconde case e relative pertinenze aliquota 5,5 ‰;
f)        terreni aliquota 4,6 ‰.
g)     pertinenze che non rientrano nei casi sub b) sub d) aliquota 6 ‰;
 
RICHIAMATE le delibere di G.C. n. 11 del 09.02.2001, n. 146 del 10.12.2001 e n. 18 del 3.2.2003 con le quali rispettivamente  per l’anno 2001, 2002 e 2003 sono state riconfermate le aliquote determinate per l’anno 2000;
 
VISTA la delibera di G.C. n. 11 del 09.02.2004 con la quale sono state rideterminate per l'anno 2004 le aliquote I.C.I;
 
VISTA la delibera della G.C. n. 7 del 31.1.2005 con la quale è stata approvata la relazione previsionale e programmatica bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2006/2007 dalla quale emerge la necessità di riconfermare l’aliquota relativa alle 2^ case e relative pertinenze al 6,00‰;
 
DATO ATTO che il gettito presunto per l’anno 2005 sarà di € 280.000,00;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
 
SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
 
 
D E L I B E R A
 
1.      di determinare per l’anno 2005 l’aliquota diversificata dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune come in appresso specificata:
 
a)     abitazione principale così come definita dall’art.5 comma1 e comma 2 del regolamento comunale aliquota 4,5 ‰ con detrazione di € 103,29;
b)     pertinenze abitazioni principali così come definiti dall’art.5 comma 3 lettera a) del regolamento comunale: aliquota 4,5 ‰ con esclusione della detrazione di € 103,29 (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza);
c)      unità immobiliari concesse in uso gratuito:
1)     ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
2)     al coniuge, ancorché separato o divorziato;
3)     agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore)
aliquota 4,5 ‰ con esclusione della detrazione di € 103,29;
d)     pertinenza unità immobiliari di cui sopra lettera c) aliquota 4,5 ‰ con esclusione
della detrazione di € 103,29 (in ogni caso ad ogni abitazione corrisponde una sola
pertinenza;
e)     seconde case e relative pertinenze aliquota 6,0 ‰;
f)        terreni aliquota 4,6 ‰
g)     pertinenze che non rientrano nei casi sub b) sub d) aliquota 6,0 ‰;
 
2) di stimare in base alle riscossioni registrate nell’anno 2004 il gettito complessivo
    dell’imposta di € 280.000,00
 
3) di  rimettere copia della presente al Concessionario della Riscossione delle Imposte, 
 per gli adempimenti di competenza;
 
 
4) di  procedere alla pubblicazione della presente per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’ultimo comma art.158 D.Lvo n.446/1997.