Deliberazione della G.C. n. 8 del 01/03/2006

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione dell’aliquota per l’anno 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione della G.C. n° 5 in data 16/02/2005, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui venne determinata, per l’anno 2005, l’aliquota dell’ICI nelle seguenti misure:

e stabilita in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2005, è stato accertato in € 177.000,00;

Visto l’art. 52 del D. Lg.vo 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D.L.vo 30/12/1992 n° 504 e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto l’art. 58 del D.L.vo 15/12/1997 n° 446, con cui vengono apportate modificazioni al capo I del D.L.vo 504/92;

Visto, in particolare, l’art 59 del D.Lg.vo 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 32 in data 27.11.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’1/1/1999, come modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 28.2.2000 ai sensi dell’art. 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 e con deliberazioni del C.C. n. 1 del 28.02.2002 e n.1 del 14.3.2005 con le quali si deliberava di approvare il nuovo testo degli artt. 19 e 21 come di seguito:

Articolo 19

UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;

2. Non sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale (genitori e figli, nonni e nipoti, zii, e nipoti);

b) agli affini (suoceri, generi e nuore, cognati)";

3. Le pertinenze seguono lo stesso trattamento dell’abitazione principale in quanto s considerano

parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte a catasto, purché appartenenti al

medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione e purché siano

durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

C/2 (limitatamente a locali cantina o soffitte)

C/6 (limitatamente a rimesse ed autorimesse)

C/7 (tettoie chiuse o aperte)

Nell’ipotesi di pluralità di pertinenze asservite all’abitazione principale, le agevolazioni previste per quest’ultima si applicano limitatamente ad una sola pertinenza per ogni categoria catastale (una di cat. C/2, una di cat. C/6 e una di cat. C/7) ed in questo ambito alla categoria di maggior valore. La base imponibile dell’abitazione principale si somma a quella delle pertinenze e, al valore determinato, si applicano l’aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale.

Coloro che beneficiano dell’estensione alle pertinenze delle agevolazioni previste per l’abitazione principale devono presentare al Comune, entro il 30 giugno dell’anno in cui dette agevolazioni sono inizialmente applicate, apposita comunicazione su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, con l’indicazione di tutti gli elementi utili per la liquidazione dell’imposta dovuta. Medesime modalità e termini sono previsti per la comunicazione di cessazione di applicazione delle agevolazioni.

Articolo 21

"COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA"

  1. Entro la fine del mese di giugno di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare, purché realizzatesi in data anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente. L’unità immobiliare deve essere identificata attraverso a suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l’indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l’interno.

  2. È in facoltà del funzionario responsabile all’applicazione del tributo di approvare con propria determina il modello per la comunicazione di cui al comma precedente.

  3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciarne ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l’interessato a regolarizzarla entro trenta giorni. Se l’interessato non la regolarizza nel termine predetto, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

4. Il funzionamento responsabile dell’applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l’esecuzione dell’adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con eventuali altre forme di informazione.

Atteso che prima dell’approvazione del bilancio l’Amministrazione, a seguito esplicita richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà provvedere ulteriormente alla rettifica del succitato art. 19 eliminando l’equiparazione all’abitazione principale degli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto l’art. 14 del predetto Regolamento suddetto che testualmente recita:

"Determinazione delle aliquote.

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito da disposizione di legge, con effetto per l’anno successivo.

2. le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille "

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale attribuisce alla Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

Visto l’art. 27 , comma 8 , della legge 28.12.2001, n. 448 che testualmente recita:

"Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef di cui all’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l’art. 1 comma 155 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge finanziaria 2006) con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 da parte degli Enti locali è stato differito al 31/03/2006;

Ritenuto di confermare, per l’anno 2006, l’aliquota ICI nelle seguenti misure:

Atteso che, per l’anno 2006, la previsione dell’entrata ICI può essere quantificata in € 177.000,00 oltre gli accertamenti relativi agli anni precedenti che si intende effettuare nel corso dl 2006 ammontanti a circa € 4.000,00 per un totale di € 181.000,00 somma che consente il pareggio economico del bilancio di previsione 2006;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area amministrativo contabile, cat. D (responsabile ICI), in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. . 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, per alzata di mano

 

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) di confermare per l’anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

3) di confermare per l'anno 2006 in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

4) di dare atto che con propria deliberazione n. 32 in data 27.11.98, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ICI a valere dall’1.1.99, modificato successivamente con deliberazioni n. 6 del 28.2.2000, n. 1 del 28.02.2002 e n. 1 del 14.3.2005.

5) di dare atto che la previsione dell'entrata ICI per l'anno 2006 può essere quantificata in € 177.000,00 oltre gli accertamenti da effettuarsi;

6) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge, in ossequio all’art. 1, comma 155, della legge 23.12.2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) cui il termine per la deliberazione del bilancio 2006 è stato differito al 31/03/2006.

7) di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 i seguenti pareri favorevoli:

- regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D - istruttore direttivo;

- regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D - istruttore direttivo.

8) di dare, inoltre, atto che la Giunta comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del T.U.E.L. 267/2000.

9) di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 267/2000.

10) di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.lg.vo 15.12.1997 n. 446 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 13.02.1998.

11) di dare atto che la presente deliberazione viene allegata al bilancio di previsione 2006 ai sensi dell'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

D.MB/d.mb