G.C. n. 6 del 23.01.2006.
- Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 modificato dall’art. 3, c. 53 della L. 23.12.1996, n. 662, le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2006:
• 6 (sei) per mille per l’abitazione principale e gli immobili non ricompresi fra quelli di cui ai punti successivi;
• 7 (sette) per mille per l’abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale sul territorio comunale e non locata;
• 7 per mille per le aree fabbricabili;
- di stabilire per l’anno 2006 in € 113,62 (centotredici / 62) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art.8, c. 3° del D. Lgs. n. 504/92 modificato dall’art. 3 c. 55° della L. n. 662/96 e dall’art. 58, c. 3° del D. Lgs. n. 446/97;
- di lasciare invariato quant’altro previsto in materia di aliquota, misura dell’imposta e detrazione dall’art. 6, c. 2° e dall’art. 8, c. 1° e 3° del D. Lgs. summenzionato e successive modifiche ed integrazioni;
- di rivalutare i valori medi di mercato delle aree edificabili già stabiliti con la deliberazione G.C. n. 62/2004 applicando l’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo pari al 2%;
- di dare atto che a seguito dell’applicazione di tale aumento i valori sono rideterminati come segue:
AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE:
indice volumetrico codice di consistenza edilizia valore venale medio
(mc/mq) assegnato dalle NdA del PRG di riferimento (€/mq)
1,50 2.11 66,00
1,00 2.10 51,00
0,70 2.09 41,00
0,50 2.08 34,00
0,35 2.07 27,50
AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (area normativa 04PI01 e 04PI02):
da urbanizzare €/mq. 13,00
già urbanizzate €/mq. 36,00
AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE MISTA (commerciale, direzionale, turistico - ricettiva e produttiva) - area normativa NCD01: €/mq. 11,00
AREE EDIFICABILI PER SERVIZI(area normativa NCD02): €/mq. 3,00
AREE EDIFICABILI PER SERVIZI (strade, parcheggi, verde pubblico, ecc.): €/mq. 2,50
- di dare atto, inoltre, che tutte le percentuali di riduzione del valore già previste per particolari caratteristiche dei terreni edificabili nella citata deliberazione n. 62/04 restano immutate;
- di stabilire che la medesima percentuale di aumento, pari al 2%, dovrà essere applicata per il 2006 anche sui valori di mercato eventualmente concordati dai contribuenti con l’ufficio tributi in sede di accertamento con adesione o durante l’attività di verifica e controllo dell’imposta;
- di pubblicare la presente secondo le modalità stabilite dalla legge.