D E L I B E R A

 

1) Di approvare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2008  le seguenti aliquote e detrazioni:

 

a)      aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

b)      aliquota ridotta, nella misura del 5,8 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari abbiano la residenza anagrafica e sue pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;

c)      aliquota agevolata, nella misura dell’1 per mille, per le abitazioni locate con contratto concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3) legge 431/98;

d)      aliquota maggiorata nella misura del 9 per mille per le abitazioni sfitte da oltre due anni;

e)      detrazione per l’abitazione principale € 150,00;

f)       aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille e detrazione di € 150,00 nel caso di anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

g)      aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille e detrazione di € 150,00 per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado (figli/genitori - genitori/figli);

h)      aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille  e detrazione di € 150,00, calcolata in proporzione alla quota posseduta, ai sensi dell’art. 1, comma 6, punto b) della Legge n. 244/2007, per il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

La detrazione, in ogni caso, spetta al soggetto passivo per un solo immobile nel territorio comunale.

 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, dell’articolo 8 del D.Lgs. 504/92, aggiunti   con l’art. 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. L’ulteriore detrazione si applica anche al caso di cui alla lettera h) del precedente punto 1);

 

3) Di dare, altresì, atto che per poter usufruire della aliquota agevolata per le unità immobiliari locate con contratto a canone concordato il proprietario dovrà presentare copia del contratto di locazione con gli estremi della relativa registrazione, entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni ICI.