DELIBERAZIONE G.C. N. 101 DEL  23/12/2004
 
OGGETTO:  I.C.I. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28.09.2000, il quale ha abrogato, fra l’altro, la legge 08.06.1990 n. 142, il D.Lgs.  25.02.1995 n. 77 – artt. da 1 a 114 e parte della Legge 15.05.1997 n. 127;
 
Premesso che:
- il decreto legislativo n.504 del 30.12.92 ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),  primo vero strumento per superare il sistema della finanza derivata costituito dalla prevalenza  dei contributi erariali tra le fonti di finanziamento degli enti locali;
- il decreto legislativo nr.446 del 15.12.1997 ha previsto che entro i termini di approvazione del bilancio comunale, i comuni possano  adottare regolamenti che disciplinano le proprie entrate;
- nel corso degli esercizi finanziari sono state apportate modifiche  alla norma iniziale per rendere più duttile questo strumento  all'interno  di  un rinnovato assetto organizzativo degli enti nell'ottica della semplificazione degli obblighi dei cittadini ed una maggiore equità fiscale;
 
Vista  la Legge 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che introduce nuove norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI);
 
Visti altresì:
- il comma 16 dell'art.53 della legge 388/2000 che stabilisce quanto segue: “Il termine per deliberare le tariffe,  le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di  compartecipazione  dell'addizionale  all'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' fissato alla data di approvazione del bilancio di previsione”;
- la Legge 27.12.2002, n.289 (legge finanziaria 2003);
- la Legge 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
- la Legge 24.11.2003, n. 326 (Collegato alla Finanziaria 2004);
 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 in data 28.02.2002;
 
Constatato:
-che sin dall'istituzione dell'I.C.I. e fino all’anno 2001 questo Comune ha applicato, per esigenze di pareggio di bilancio, l'aliquota del 5 per mille;
-che per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono state deliberate ed applicate le seguenti aliquote e detrazioni di imposta:
- persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinenza limitatamente a nr. 1 unità per tipologia (cat.C/2 C/6 C/7) (aliquota agevolata) 4,5 %0
- tutte le altre unità immobiliari: (aliquota ordinaria) 5,5%0
- di confermare in € 103,29 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- di determinare altresì una maggiore detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di €154,94 riferita a:
* Soggetti passivi aventi all’interno del nucleo familiare soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, nr. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
-che, per l'anno 2005 in particolare, non sono state aggiornate le rendite catastali e quindi permane la situazione pregressa delle rendite che non sono equiparate tra le varie zone del territorio nazionale;
 
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi per assicurare i vari servizi d'istituto, nonché di assicurare l'equilibrio del Bilancio di poter determinare per l'anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle medesime misure deliberate per l’anno 2004;
 
Dato atto che il presente provvedimento deve intendersi riservato ai sensi del combinato disposto, degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 nr. 267, alla competenza della Giunta Comunale;
 
Considerato altresì che in sede di approvazione dei documenti di programmazione per il triennio 2005/2007 la determinazione delle tariffe e delle detrazioni di imposta contenute nel presente provvedimento  costituirà  allegato al bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs.267/2000;
 
Visti i favorevoli pareri rilasciati dal Responsabile del Servizio  Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 
Dato atto che il Segretario comunale ha prestato le funzioni di collaborazione giuridico – amministrativa previste dalla normativa vigente;
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;
 

D E L I B E R A

 
-                      Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 
-                      Di determinare per l'anno 2005 nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle seguenti misure:
-          persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinenza limitatamente a nr. 1 unità (cat.C/2 C/6 C/7) (aliquota agevolata) 4,5 %0
-          tutte le altre unità immobiliari: (aliquota ordinaria) 5,5%0

-                      Di confermare in € 103,29 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 
-                      Di determinare altresì una maggiore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di €154,94 riferita a:
* Soggetti passivi aventi all’interno del nucleo familiare soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, nr. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, dando atto che il minor gettito proveniente dalle predette agevolazioni è compensato dalla maggiore entrata prevista per l'allargamento della base imponibile derivante dalle verifiche fiscali in corso, nonché dall’aumento dell’aliquota ordinaria;
 
-                      Di dare atto che in sede di approvazione dei documenti di programmazione  per il triennio 2005/2007 il Consiglio Comunale dovrà recepire  la  determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento nell'esercizio del potere di fissazione della politica tariffaria complessiva dell'Ente, costituendo il presente atto allegato allo schema di bilancio di previsione 2005/2007 ai sensi dell’art.174 del D.Lgs.267/200;
 
-                      Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, TUEL 267/00;
 
-                      Di dare atto che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, a sensi dell’art.125 del TUEL 267/00;
 
-                      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge avendo ottenuto, con seconda e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, l’unanimità favorevole dei voti.
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