DELIBERI

 

1.      di approvare per l'anno 2008 le seguenti aliquote d’imposta:

a.       aliquota ridotta del 4,5 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza; l’applicazione di questa aliquota è consentita esclusivamente per abitazione principale così come definita ai punti a) (abitazione di proprietà del soggetto passivo), b) (abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), c) (alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari) ed f) (abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) dell’articolo 9 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 2004 e s.m.i.;

b.      aliquota ordinaria del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, terreni ed aree edificabili;

c.      aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati a titolo di abitazione principale per i quali non è stato stipulato contratto di locazione o  comodato;

d.      di stabilire in Euro  160,00 (centoquaranta/00) l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le abitazioni di cui ai punti  dell’articolo 9 del regolamento citato:

                  a)  abitazione di proprietà del soggetto passivo,

                  b)  abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

                  c)  alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile   che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero   permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

2.      di stabilire in Euro  160,00 (centosessanta/00) l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le abitazioni di cui ai punti  dell’articolo 9 del regolamento citato:

                  a)  abitazione di proprietà del soggetto passivo,

                  b)  abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

                c)  alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile   che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero   permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;.