Deliberazione C.C. n. 5 del 22.03.2007

OGGETTO : Imposta comunale sugli Immobili. Determinazione aliquota per l’anno 2007.

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

 

- Premesso che l’Imposta comunale sugli immobili è stata istituita a decorrere dall’anno 1993 ed è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, successivamente pubblicato sul supplemento ordinario n. 137 alla G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992;

 

- Rilevato che il presupposto di applicazione dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato ed a qualsiasi uso destinati;

 

- Dato atto che con Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 156 prevede che l’aliquota ICI debba essere adottata dal Consiglio Comunale;

 

- Vista e richiamata la deliberazione C.C. n. 09 del 15.03.2001 ad oggetto “Approvazione regolamento ICI”, esecutiva per comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità di cui al provvedimento n. 826 del 22.03.2001;

 

- Ritenuto di confermare l’aliquota ICI per l’anno 2007 come segue:

aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli che usufruiscono della aliquota al 5 per mille;

 

- Ritenuto di confermare in Euro 103.29 come stabilito dal D.LGS. 504/92, successivamente modificato dalla legge 662/1996 e da D.LGS. 446/1997, la detrazione dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

            - Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 – 1° e 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

 

- Con votazione unanime  e favorevole resa per alzata di mano

 

 

D E L I B E R A

 

 

- Di confermare per l’anno 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, imposta istituita con decreto legislativo 504/1992 così come modificato dal decreto legislativo 446/1997, come segue: aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli che usufruiscono della aliquota al 5 per mille.

 

- Di confermare come stabilita dalla legge, in Euro 103.29 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

          

- Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.