LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,  n. 504  e  successive modificazioni è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
 
Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
 
Ritenuto che rientra nella competenza di questo Consesso deliberare in ordine al tributo in argomento, per il combinato disposto:
-          dell’art. 42, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, relativamente ai tributi, riserva alla competenza del Consiglio Comunale la loro “istituzione e ordinamento con esclusione delle relative aliquote “;
-          dell’art. 48 dello stesso decreto che demanda alla competenza della Giunta Comunale gli “atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio”;
 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27 della legge 488/2001;
 
Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2005 l'aliquota nella misura differenziata in  relazione  alla  tipologia  d'uso degli immobili:
- abitazione principale: aliquota pari al 5,5 per mille;
- edifici non locati o sfitti: aliquota pari al 7,00 per mille - (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione);
- immobili tenuti a disposizione: aliquota pari al 7,00 per mille - (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie);
- immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro: aliquota pari al 7,00 per mille; -   (sono  gli  immobili  posseduti  dai soggetti indicati all'articolo 7, lettera i del D.Lgs 504 del 1992, ma utilizzati per finalità  diverse da quelle per le quali è prevista l'esenzione);
- immobili diversi dalle abitazioni: aliquota pari al 7,00 per mille
- immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota pari al 7,00 per mille.
 
Ritenuto di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 (euro centotre/30) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
 
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 
Sono equiparate alle abitazioni principali le pertinenze dell’abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente  ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Per questo aspetto l’agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali.
 
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
 
Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Regolamento comunale sull’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 30 novembre 1998, esecutiva e s.m.i.;
 
Con  voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge:
 
D E L I B E R A
 
1.      di determinare, per l’anno 2005, l'aliquota I.C.I nella misura differenziata in  relazione  alla  tipologia  d'uso degli immobili:
- abitazione principale: aliquota pari al 5,5 per mille;
- edifici non locati o sfitti: aliquota pari al 7,00 per mille - (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione);
- immobili tenuti a disposizione:  aliquota pari al 7,00 per mille - (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie);
- immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro: aliquota pari al 7,00 per mille; -   (sono gli immobili posseduti dai soggetti indicati all'articolo 7, lettera i) del  D.Lgs  504  del 1992, ma utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali è prevista l'esenzione);
- immobili diversi dalle abitazioni   aliquota pari al 7,00 per mille;
- immobili diversi dall'abitazione principale:  aliquota pari al 7,00 per mille.
 
2.      di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 (euro centotre/30) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 
3.      di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della detrazione I.C.I. sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispetteranno tale equilibrio.
 
4.      di designare, a norma dell’art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 104, la dott.ssa Anna Recchia quale funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta.
 
5.      di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.