Delib. N° 21

del  15/02/2005
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - Determinazione aliquote per l’anno 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 
udita la relazione del Sindaco;
 
dato atto che con l’art. 53 comma 16 della  legge 23/12/2000 n. 388 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’addizionale IRPEF è stato stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;
 
richiamata  la legge di conversione del   Decreto Legge del 30/12/2004 che proroga al  31/03/2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 degli Enti Locali;
 
visto il titolo I capo I del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. concernente l’istituzione dell’imposto Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
 
visto il D.lgs. 30/12/1992 n. 504 modificato dall’art. 3 della legge 23/12/1996 n. 662 , modificato ancora dall’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e la legge 27/12/1997 n. 449, in particolare l’art. 1 comma 5 con i quali vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto riguarda in particolare l’articolazione della tariffa nonchè il sistema delle riduzioni e delle detrazioni di imposta;
 
richiamata la deliberazione G.C. N. 9 del 09/03/2004 con cui si determinavano le aliquote dell’imposta Comunale sugli Imobili;
 
visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 6  comma 1 e dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92 e dell’art. 58 della legge 146/97 e s.m.i. la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con un’unica deliberazione in sede di determinazione delle aliquote;
 
vista la volontà dell’Amministrazione di stimolare la ripresa edilizia incentivando il recupero dei fabbricati esistenti con sgravi negli oneri concessori e disincentivando l’inutilizzo del patrimonio edilizio esistente e dei terreni edificabili;
 
vista l’intenzione dell’Amministrazione di ridurre il carico fiscale sulla prima casa estendendone le detrazioni (con una modifica regolamentare) anche agli Anziani o disabili ricoverati in istituti in maniera permanente e ai parenti fino al 2° grado che utilizzino l’unità immobiliare in comodato o in uso gratuito;
 
visto l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 così come modificato dal D.Lgs. 23/3/1988 n. 56 e s.m.i. che recita: “Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
 
visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 
con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

 

DELIBERA

 
1.      di mantenere inalterata per l’anno 2005 l’aliquota dell’abitazione principale e delle pertinenze esclusivamente asservite alla predetta abitazione al 5 per mille;
 
2.       di dare atto che per la detrazione relativa all’abitazione principale è stato preso quale parametro di calcolo Euro 103,29, fermo restando che la competenza alla fissazione della stessa è del Consiglio Comunale.
 
3.      di mantenere inalterata per l’anno 2005 l’aliquota dei terreni agricoli al 5%;
 
4.      di mantenere inalterata per l’anno 2005 l’aliquota parti al 6 per mille per tutti quei fabbricati che non rientrino in quelli  di cui al punto 1) e per i terreni ritenuti edificabili dal vigente strumento urbanistico
 
5.      di  mantenere inalterata per l’anno 2005 l’aliquota pari al 7 per mille per i fabbricati che rientrano nella  categoria catastale  “D 8”.
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 267/2000.