PROPOSTA N. 16

 

 

 

 

ALLA CONSIGLIO COMUNALE

DEL 13.04.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:    MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE       SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2007.

 


 

 

Su proposta della Giunta comunale,

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 19.12.1998 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili, esecutiva;

 

Ritenuto di disciplinare in maniera più puntuale e dettagliata, in primo luogo, la materia oggi disciplinata dall’art. 18 del succitato regolamento e relativa alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, precisando:

1.      la necessità di produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la dimostrazione dell’utilizzo, a titolo gratuito, della seconda casa da parte di parenti in linea retta fino al 2° grado;

2.      che nel caso succitato, così come in tutti quelli di equiparazione previsti nello stesso articolo 18, si ha diritto  solo all’agevolazione dell’aliquota ridotta prevista per la prima casa senza applicazione della detrazione.

 Ritenuto inoltre di dover definire il concetto di pertinenza  all’abitazione principale puntualizzando, con una integrazione all’art. 17, che l’applicazione dell’aliquota ridotta, prevista per l’abitazione principale compete ad una sola pertinenza, individuata nella categoria catastale C06;

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 19.03.2007  con il quale il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2007 è stato prorogato al 30.04.2007;

 

Visto l’articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 “Legge Finanziaria per il 2007”, il quale ha stabilito che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro  competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se non approvate all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote  si intendono prorogate di anno in anno”

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/92 istitutivo dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) e s.m.i;

 

Visto l’art.1 c.156 della L.296/2007 che, modificando il primo comma dell’art.6 del Dlgs.504/92, ha stabilito la competenza consiliare in materia di determinazioni annuali di aliquote ICI.

 

Considerato che l’art. 20 del Regolamento comunale anzidetto, nonché la normativa statale sussidiaria, prevedono che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli Immobili sia deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e che possa essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati o destinati a residenza secondaria;

 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 16.03.2006 di approvazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2006;

 

Tali aliquote hanno assicurato, per l’anno 2006, un introito accertato, alla fine del mese di gennaio 2007, pari ad € 556.000,00;

 

Ritenuto, alla luce della modifiche introdotte al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, determinare le aliquote nelle seguenti misure:

           

5 per mille:

 

a)  per gli immobili appartenenti alla categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A11 adibiti ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. n.504/92 come modificato dal c. 173 della Legge n. 296/2006, e per una sola pertinenza, individuata nella categoria catastale C06;

           

           

 

5,5 per mille:

 

b) per le aree fabbricabili ad edilizia industriale e residenziale;

c) per i terreni agricoli;

           

7 per mille:

 

d) per gli altri immobili appartenenti alla categoria catastale C06 (rimesse, autorimesse...)

e) per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A11 che non siano adibiti ad abitazione principale (seconde case, alloggi non locati...)

f)  per gli immobili rientranti nella categoria catastale A10 (uffici e studi privati);

g)  per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C01,C02,C03,C04,C07 (negozi, magazzini, laboratori...);

h) per gli immobili  appartenenti alla categoria catastale B (colleggi e convitti, uffici pubblici....) e alla categoria catastale D (opifici industriali, alberghi....);

 

Visto il D.Lgs. n. 446/97;

 

Vista le legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007)

 

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del T.u.e.l.;

 

Premesso che sulla seguente proposta ai sensi del’art. 49 comma 1 del T.u.e.l il Responsabile dell’ufficio tributi per la regolarità tecnica ed il Responsabile dell’ufficio Ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso parere favorevole;

 

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

 

1.      di modificare ed integrare gli artt. 17 e 18 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 19.12.1998, esecutiva, come riportato all’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2.      Di determinare per l’anno d’imposta 2007 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale

      sugli Immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. n.504 del 30/12/1992 e s.m.i., nelle seguenti misure:

 

5 per mille:

 

a) per gli immobili appartenenti alla categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A11 adibiti ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. n. 504/92 come modificato dal c. 173 della Legge n. 296/2006, e per una sola pertinenza, individuata nella categoria catastale C06;

 

5,5 per mille:

 

b) per le aree fabbricabili ad edilizia industriale e residenziale;

c) per i terreni agricoli;

           

7 per mille:

 

d) per gli altri immobili appartenenti alla categoria catastale C06 (rimesse, autorimesse...)

e) per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A11 che non siano adibiti ad abitazione principale (seconde case, alloggi non locati...)

f ) per gli immobili rientranti nella categoria catastale A10 (uffici e studi privati);

g)  per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C01,C02,C03,C04,C07 (negozi, magazzini, laboratori...);

h) per gli immobili  appartenenti alla categoria catastale B (collegi e convitti, uffici pubblici....) e alla categoria catastale D (opifici industriali, alberghi....);

 

- di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di Euro 103,29;

- di pubblicare copia della presente deliberazione, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale;

- di introitare la somma presunta di € 570.000,00 alla risorsa 1010044 ”Imposta comunale sugli immobili” del corrente esercizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A) deliberazione C.C. n.16 del 13.04.2007

 

 

 

Art. 17    Nozione di abitazione principale

1.      Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

2.      Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 446/97, ai fini dell’applicazione dell’imposta, si considera parte integrante dell’abitazione principale una sola unità immobiliare accessoria, effettivamente posta a servizio dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in Catasto, di categoria C06.

3.      Per effetto dell’assimilazione  disposta dal comma 2, l’imposta sulla pertinenza (per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale) si calcola con la stessa aliquota stabilita per l’abitazione principale.

4.      Ad ogni altro effetto stabilito dalla legge, l’abitazione  e le pertinenze si considerano unità separate e distinte.

 

 

 

Art. 18    Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1.      Sono equiparate alle abitazioni principali solo ai fini dell’agevolazione dell’aliquota ridotta prevista per la prima casa, senza applicazione della detrazione:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

2.      E’, altresì, considerata abitazione principale, senza applicazione della detrazione, quella concessa in uso gratuito, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal proprietario, ai parenti in linea retta fino al secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale.

3.      Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art.17 cc.2 e 3.

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GILLIO - TO

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del Tuel vengono espressi i seguenti pareri in ordine alla seguente propo­sta:

 

 

CONSIGLIO COMUNALE  del 13.04.2007

 

 A) UFFICIO PROPONENTE:  UFFICIO TRIBUTI

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

 

 

 

 

   IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

CONTE Dott.ssa Tania

 

           

B) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

 

 

IL RESPONSABLIE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

Tortora Angela