IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta n. 100/2009/Ufficio Tributi inerente "Imposta Comunale sugli
Immobili – Determinazione aliquote e detrazione – Anno 2010";
Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.
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Richiamato l'art. 27 comma 8 della L. 28 Dicembre 2001 n. 448, che stabilisce entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;


Richiamato l’art. 1 c. 169 della Legge 296/06 che prevede che gli Enti Locali deliberano le
tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di
previsione;


Visto il D.Lgs 504 del 30.12.1992 e s.m.i., istitutivo dell'Imposta Comunale sugli
Immobili;


Vista la deliberazione n. 89 del 22/12/2008 con la quale il Consiglio Comunale ha
confermato le aliquote e le detrazioni per l’anno 2009;


Vista la L. 126 del 24/07/2008 , che all’art 1 prevede che a decorrere dall’anno 2008 è
esclusa dall’applicazione dell’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, e all’art. 2 indica quali abitazioni principali anche quelle ad esse
assimilate dal comune con regolamento , ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,
A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 , commi 2 e 3
del D.Lgs 504/92;


Rilevato che la zona censuaria di Nichelino non comprende le categorie catastali A/1 A/8 e
A/9;


Considerato che, la Risoluzione del Min. economia e delle finanze n. 12/DF del 5 giugno
2008, all’art. 6 punto B precisa che, ai sensi dell’art. 1 c. 4bis del D.L. 23/01/93 n. 16
convertito dalla L. 24/3/1993 n. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di
proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua
ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 504/92, a
condizione che non risultino locate;


Dato atto che le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non risultano assimilate alle
abitazioni principali nel regolamento I.C.I. vigente, e pertanto non è riconosciuta
l’esenzione, ma continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all’art. 8 c. 2
del D.Lgs. 504/92, a condizione che non risultino locate ;


Dato atto che il vigente Regolamento I.C.I. :
· all’art. 3 assimila all’abitazione principale, gli immobili concessi in uso gratuito a
parenti fino al secondo grado, purchè vengano utilizzati come abitazione principale;
· all’art 4 assimila all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.


Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2010 la detrazione pari all’imposta
dovuta per i nuclei familiari di nuova costituzione, che si trovano nella situazione di disagio
economico sociale individuata nella parte dispositiva della presente deliberazione;


Richiamato l’art. 77 bis c. 30 del D.L. 112/08 convertito con la L. 6 agosto 2008 n.
133, che conferma la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad
essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui
rifiuti solidi urbani;


Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 17/12/1998, e s.m.i. con
la quale è stato approvato il Regolamento I.C.I. ai sensi degli artt. 52 e 59, commi 1. lettera
c) del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;


Richiamato l’art. 1 comma 156 della L. 296/06, circa la competenza consiliare;
Richiamato il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;


Visto il D.Lgs 446/97;
Vista la Legge 431/98;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;


PROPONE


1) Per l'anno 2010, le aliquote I.C.I., già in vigore per l’anno 2009 per le prime quattro
casistiche, come di seguito elencate:


Aliquota 5.5 per mille per:
-a) L'abitazione principale, incluse le pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non
risultino locate. ( Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il
posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in Catasto, purché
utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare. (L'agevolazione è attribuita ad un solo box o
posto auto per unità immobiliare)


Aliquota 7 per mille per:
-b) gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nella casistica precedente;


Aliquota 9 per mille per:
-c) gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione
da almeno due anni, e che non siano a disposizione del contribuente;


Aliquota 3 per mille per:
-d) le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre
1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale. (Occorre presentare
istanza entro il saldo a pena di decadenza );


Aliquota 2 per mille (nuova tipologia) per:
-e) le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9
dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, stipulato
tramite l’Agenzia Immobiliare Sociale LO.CA.RE di Nichelino (Occorre presentare
istanza entro il saldo a pena di decadenza );


2) Di confermare in 113,62 euro per l'anno 2010, la detrazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, e s.m.i. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata ;


3) di confermare che hanno diritto alla detrazione pari all'imposta dovuta (per il periodo in
cui non risultano ancora residenti nell’abitazione di proprietà ), ai sensi dell'art. 58, comma
3 del D.Lgs. 446/97, le coppie che nel corso del 2010 costituiranno un nuovo nucleo
famigliare per matrimonio o convivenza, per l'immobile adibito ad abitazione principale, a
condizione che la coppia si trovi nella situazione di disagio economico sociale dimostrato
dai parametri sotto elencati:
· l'indicatore della situazione economica equivalente determinato ai sensi del D.Lgs.
31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., sia pari o inferiore ad euro 30.000,00;
· la coppia acquisti l'immobile in comproprietà, con contratto di compravendita, e vi
fissi la residenza entro il 16/12/2010;
· per l'acquisto venga acceso un mutuo cointestato ad entrambi i componenti, a
copertura di almeno il 75% del valore dell'immobile;
· i componenti la coppia non possiedano altri immobili o quote di immobili sul
territorio nazionale a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione;
· l'immobile sia classificato nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con le
pertinenze distintamente iscritte in catasto ammesse alla detrazione purchè previste dall'art.
7 del vigente Regolamento I.C.I;
· gli interessati presentino domanda dichiarando il possesso dei requisiti e allegando
gli atti di acquisto e di stipula del mutuo, entro la scadenza del saldo ( a pena di
decadenza );


4) Di confermare che per poter usufruire del trattamento agevolativo (esenzione
dall’imposta) previsto a seguito dell’assimilazione ad abitazione principale per gli
immobili concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, gli interessati
dovranno produrre l’apposita istanza entro la scadenza del saldo ( a pena di
decadenza);

5) Di confermare che per poter usufruire dell’aliquota ridotta per le abitazioni locate con
contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal
locatario come abitazione principale, così come previsto al punto 1.d), gli interessati
dovranno produrre l’apposita istanza entro la scadenza del saldo ( a pena di
decadenza);


6) Di confermare che per poter usufruire dell’aliquota ridotta per le abitazioni locate con
contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal
locatario come abitazione principale, tramite l’Ag. LO.CA.RE di Nichelino, così come
previsto al punto 1.e), gli interessati dovranno produrre l’apposita istanza entro la
scadenza del saldo ( a pena di decadenza );


7) Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario e al Responsabile dell'Ufficio Tributi
i pertinenti atti gestionali.


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