Estratto di Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 06/12/2005

“IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2006”

 

DELIBERA

 

1)   La determinazione per l'anno 2006 delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

 

Aliquota 5.5 per mille per:

-     L'abitazione principale, incluse le pertinenze. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in Catasto, purché utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi. (L'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto auto per unità immobiliare)

-     Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado, purchè gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza nell'immobile ( occorre presentare istanza entro il saldo )

-     L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Aliquota 7 per mille per:

-     gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nelle casistiche precedenti;

 

Aliquota 9 per mille per:

-     gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, e che non siano a disposizione del contribuente;

 

Aliquota 3 per mille per:

-     le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale. ( occorre presentare istanza entro il saldo )

 

2) Di stabilire che per poter usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di I° grado in linea retta e per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla Legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 co.3, utilizzate dal locatario come abitazione principale,  gli interessati dovranno presentare entro la scadenza del saldo apposita istanza;

 

 

 

 

 

Estratto di Deliberazione del Consiglio Comunale n.  88 del 28/12/2005

 

“IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DETRAZIONI ANNO 2006”

 

 

DELIBERA

 

1 - Di stabilire in 113,62 euro  per l'anno 2006, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, e s.m.i. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzia Territoriali per la Casa (A.T.C.) e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.;

 

2 -  Di stabilire, che hanno diritto alla detrazione di 180,76 euro per la prima casa i soggetti che per l'anno 2006 rientrino nei sotto elencati limiti di reddito complessivo per l'anno 2005 escluso quello dell'abitazione principale, che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili;

 

 

 

Componenti nucleo familiare

Parametro scala di equivalenza

Reddito annuo lordo del nucleo familiare nel 2005

1

1,00

7.069,27

2

1,57

11.098,75

3

2,04

14.421,31

4

2,46

17.390,40

5

2,85

20.147,42

6

3,20

22.621,66

7

3,55

25.095,91

 

 

Per ogni ulteriore    familiare a carico, si applica una maggiorazione al parametro della scala di equivalenza pari a 0,35

 

 

3 - di stabilre che hanno diritto alla detrazione pari  all'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 446/97, le coppie che nel corso del 2006 costituiranno un nuovo nucleo famigliare per matrimonio o convivenza, per l'immobile adibito ad abitazione principale, a condizione che la coppia si trovi nella situazione di disagio economico sociale dimostrato dai parametri sotto elencati:

·    l'Indicatore della situazione economica equivalente determinato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., sia pari o inferiore ad euro 25.000,00;

·    la coppia acquisti l'immobile in comproprietà, con contratto di compravendita, e vi fissi la residenza entro il 20/12/2006;

·    per l'acquisto venga acceso un mutuo cointestato ad entrambi i componenti, a copertura di almeno il 75% del valore dell'immobile;

·    i componenti la coppia non possiedano altri immobili o quote di immobili sul territorio nazionale a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione;

·    l'immobile sia classificato nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con le pertinenze distintamente iscritte in catasto  ammesse alla detrazione purchè previste dall'art. 7 del vigente Regolamento I.C.I;

·    gli interessati presentino domanda dichiarando il possesso dei requisiti e allegando gli atti di acquisto e di stipula del mutuo.

 

4 -  Di stabilire che per poter usufruire dell'agevolazione indicata ai punti  2) e 3) gli interessati dovranno produrre entro la scadenza del saldo apposita istanza;

 

5 -    Di dare atto che per i soggetti non compresi nei limiti di reddito indicati nei punti 2)  e 3) continua a trovare applicazione la detrazione per la prima casa nella misura di 113,62 euro=;