Estratto Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 15/12/2007

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DELIBERA

 

  1. di determinare con decorrenza 01/01/2007 le  aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella seguente misura:

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 

6,50 per mille

 

 

TERRENI AGRICOLI

 

 

6,50 per mille

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

5,80 per mille

 

AREE FABBRICABILI

 

7,00 per mille

 

 

ALLOGGI NON LOCATI

 

7,00 per mille

Con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

IMMOBILI APPARTENENTI

ALLA CATEGORIA

D

 

 

7,00 per mille

 

 

 

3. Di confermare in € 103,29 la detrazione I.C.I. per l’anno 2007 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'eventuale eccedenza rispetto all'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere portata in detrazione all'imposta relativa alle pertinenze.

 L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. S’intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale;

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota prevista ridotta od anche delle detrazioni per questo previste, quelle concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.