1.     di determinare con decorrenza 01/01/2006 le  aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella seguente misura:

 

Ø      ALIQUOTA  ORDINARIA :                                  6,50    PER MILLE

Ø     TERRENI AGRICOLI:                                            6,50    PER MILLE

Ø      ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:             6,00    PER MILLE

Ø      AREE FABBRICABILI:                                           7,00    PER MILLE

Ø      ALLOGGI NON LOCATI:                                      7,00    PER MILLE

Con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente;

 

3. Di confermare in € 103,29 la detrazione I.C.I. per l’anno 2006 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

4. Di considerare che, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si verifica tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. S’intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale;

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota prevista ridotta od anche delle detrazioni per questo previste, quelle concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.