ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.249 DEL 16 DICEMBRE 2004..

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2005

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.6 del decreto legislativo 30/12/1992 n.504, emanato in esecuzione dell’art.4 della legge delega 23.10.1992, n.421, e come sostituito dall’art.3 – comma 53 – della legge 23.12.1996, n.662, successivamente modificato dall’art.10 – comma 12 – del D.L.. 31.12.1996, n.669, convertito nella legge 28.2.1997, n.30, che così recita testualmente:

  1. "L’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre (termine fissato al 31 dicembre ai sensi della legge 488/99) di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, fermo restando la disposizione di cui all’art.84 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n.77, come modificato dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n.336;
  2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
  3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art.4.
  4. Restando ferme le disposizioni dell’art.4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n.437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.556."

Considerato che, per effetto del combinato disposto dell’art.6, comma 1 sopracitato, e art.8, comma 3, del D.Lgs n.504/92, nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art.3, della Legge 23.12.1996, n.662 e dalle Legge 9.5.1997, n.122,la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa la detrazione d’imposta, devono essere disposte con unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

Rilevato che con deliberazione delle Giunta Comunale n.46 in data 03.03.2004 è stata determinata l’aliquota del 6.25 per mille per le abitazioni principali e una pertinenza e l’aliquota del 6.5 per mille per tutte le altre unità immobiliari e i terreni edificabili, nonché la detrazione per abitazione principale in euro 108.00.;

Visto l’art.54 – comma 1 – del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, nel testo modificato dall’art.6 del D.Lvo 23.3.1998 n.56 che così recita testualmente:

" 1. Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione."

Dato atto che, qualora la legge finanziaria per il 2005 lo permetta, il nostro Comune procederà alla applicazione dell’addizionale IRPEF e che pertanto si ritiene di non dover modificare le aliquote ICI in vigore;

Ritenuto pertanto di determinare anche per l’anno 2005, ai sensi delle norme sopra richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché la detrazione d’imposta nelle misure e nel modo seguente:

ALIQUOTA I.C.I. ORDINARIA: 6,5 per mille

Tutte le unità immobiliari e aree edificabili

ALIQUOTA I.C.I. AGEVOLATA: 6,25 per mille

Abitazione Principale e 1 (una) pertinenza possedute da persone residenti in Castellamonte, oppure da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Castellamonte.

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Detrazione per abitazione principale: euro 108.00

Dato atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.L. del 18.08.2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Capi Settori competenti;

Con voti unanimi e favorevoli resi in modo palese,

D E L I B E R A

  1. di determinare le aliquote ICI per l’anno 2005 nella stessa misura dell’anno 2004 e precisamente:
  2. ALIQUOTA I.C.I. ORDINARIA: 6,5 per mille

    Tutte le unità immobiliari e aree edificabili

    ALIQUOTA I.C.I. AGEVOLATA: 6,25 per mille

    Abitazione Principale e 1 (una) pertinenza possedute da persone residenti in Castellamonte, oppure da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Castellamonte.

    Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

  3. di determinare ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs.504/92, come sostituito dall’art.3, comma 55, Legge 23.12.1996 n.662 e dall’art.3del D.L..50/97, convertito nella Legge n.122/97, anche per l’anno 2004 la detrazione di imposta per l’abitazione principale in euro 108.00;
  4. di comunicare la presente determinazione al concessionario della riscossione dei tributi per i relativi provvedimenti;
  5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata , per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art.52, comma 2, del D.Lgs.15.12.1997 n.446, e s.m.i.;
  6. di introitare l’imposta di che trattasi nell’apposito capitolo del bilancio di previsione 2005.

Successivamente, con votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.