ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 80 DEL 22/11/2001 ADOTTATA DAL COMUNE DI SETTIMO TORINESE (TO) IN MATERIA DI DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI ICI – ABITAZIONE PRINCIPALE CON DECORRENZA 1/1/2002

 

 

 

 

D E L I B E R A

1) di stabilire, con decorrenza 1/1/2002, i criteri applicativi delle detrazioni I.C.I. per l’abitazione principale come di seguito riportato:

 

a) EURO 103,29 (Lire 200.000) per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali (rintracciabili dalla G.U. n. 229 del 30/9/91 e successive modificazioni) superiore a euro 103,29 (Lire 200.000) (A1, A7 e A2 classe 3);

b) EURO 154,94 (Lire 300.000) per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali (rintracciabili dalla G.U. n. 229 del 30/9/91 e successive modificazioni ) inferiore o uguale a euro 103,29 (Lire 200.000)  (A3, A4, A5, A6 e A2 classe 1 e 2) nonché per gli alloggi gestiti dalla Agenzia Territoriale per la Casa di proprietà della stessa, del C.I.T. ( Consorzio Intercomunale Torinese) e del Comune di Torino;

c) EURO 206,58 (Lire 400.000) per le unità immobiliari diverse da A1, A7 e A2 classe 3 possedute da soggetti:

 

I.      segnalati da servizi sociali in condizioni di accertata indigenza;

II.     in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione        minima;

III.    proprietari o comproprietari di unità immobiliari aventi:

Età non inferiore a 65 anni che traggano reddito esclusivamente da pensione o da altri assegni periodici e rispettino una delle seguenti condizioni:

1. se unico proprietario, il reddito deve essere inferiore a EURO 6.500 (L. 12.585.755);

2. se in comproprietà ambedue i proprietari devono possedere un reddito derivante da pensione minima di lavoratore dipendente non eccedente il trattamento I.N.P.S. di pensione integrato al minimo;

In ogni caso per avere diritto alla detrazione di EURO 206,58 (Lire 400.000):

A) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario, dal suo nucleo familiare e dagli eventuali coabitanti deve avere un unico identificativo catastale fabbricati e i soggetti occupanti non devono possedere redditi da lavoro al di fuori di quelli contemplati ai punti 1. e 2. sopra indicati;

B) i soggetti interessati non devono essere proprietari di beni immobili         oltre l’abitazione principale e sue pertinenze;

 

            2) di agevolare, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

            3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, la detrazione per l’abitazione principale si estende a un solo box o soffitta o cantina, anche se distintamente iscritti al catasto, purchè utilizzati direttamente dal proprietario, limitatamente per la parte che non ha trovato capienza come detrazione per l’abitazione principale.