OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI  IMMOBILI:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2005.

 

 ALLEGATO DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N 25 DEL 10-03-2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamate le norme di cui al decreto legislativo 30/12/92  n.504 con le quali veniva  istituita  l'imposta  comunale     sugli immobili;

 

Richiamato  in  particolare  l'art.  6,  come   sostituito     dall'articolo  3  comma 53  legge  23/12/96  n.662,   che  stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura     non inferiore al 4 per mille né superiore al 7  per  mille con  possibili  diversificazioni   in   riferimento   alla     destinazione  d'uso  degli  immobili, alla   qualità  di     abitazione principale o alla loro mancata locazione;

 

Richiamato altresì l'art. 8 del citato D.lgs. 504/92, come  sostituito dall'art.  3  comma  55  della  legge  23/12/96   n.662, che al comma 3 recita  "A  decorrere  dall'anno  di  imposta 1997 ....l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  può     essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo di £.     200.000, di cui al  comma  2  del  presente  articolo  può     essere   elevato   fino   a   £.500.000,   nel    rispetto dell'equilibrio di bilancio";

 

Ricordato come il termine, inizialmente stabilito dall'art. 6 del citato D.Lgs n 504 /92 al 31 ottobre di ogni anno, è stato definitivamente stabilito (dall'art 53 c. 16 legge 23-12-2000 n 388) entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Dato atto che per l'anno 2005 il termine per l'approvazione del bilancio è stato stabilito al 31/03/2005,  con la conversione in legge del D.L. 314/2004;

 

Richiamato altresì l'art. 42 lettera f) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs 18-8-2000 n 267, che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza in merito alla " Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione  della determinazione  delle relative aliquote…."intendendo con ciò riservare alla Giunta Comunale  la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote;

 

Richiamata la propria  precedente deliberazione  9/2004 con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2004;

 

Ritenuto, in relazione alla  necessità  di  conciliare  la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

a)    assicurare l'equilibrio di bilancio;

b)    reperire i mezzi necessari per mantenere inalterati,  e  comunque a livelli consoni,  i  vari  servizi  forniti  ai     cittadini;

di dover anche per l'anno 2005 stabilire  delle     aliquote superiori al minimo di legge;

 

Ritenuto  altresì  di  alleviare  il  carico  contributivo     relativo alle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione     principale ( in considerazione del fatto che le stesse non     costituiscono  fonti  di  reddito)  sia   attraverso   una     differenziazione  della  aliquota  (5,5  rispetto  al  7,0  per mille   prevista per tutti gli altri immobili) sia  attraverso  un     aumento della detrazione di cui all'art. 8 del citato   D. Lgs 504/92 e quindi di mantenere  l'  aliquota  ICI  e  la     detrazione per abitazione  principale  come  stabilito  lo     scorso anno 2004;

 

D E L I B E R A

 

1)Di  stabilire  per  l'anno  2005,  fatto  salvo  quanto     disposto al punto  2,  nella  misura  del  7  per  mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con D.Lgs 30/12/92 n 504;

 

2)Di confermare, per l'anno 2005, che relativamente  alle unità immobiliari adibite  ad  abitazione  principale     del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5     per mille  e  nella  somma  di  Euro 130,00  la  detrazione     riconosciuta con le modalità ed  entro  i  limiti  di  cui     all'art. 8 comma 2 D.Lgs 504/92 e come integrato dall'art.     3 del Regolamento Comunale in materia di Imposta  Comunale     degli Immobili approvato con deliberazione C.C. n  6  del 19/2/2001;

 

3)Disporre che la presente deliberazione, in  ottemperanza     al disposto di cui all'art.52 comma 2  D.Lgs  15/12/97  n.     446,  venga  pubblicata  per   estratto   nella   Gazzetta     Ufficiale.