COMUNE DI CANELLI

 

           Aliquote ICI anno 2010

 

DELIBERA RICOGNITIVA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 15/04/2010

 

1

Aliquota ordinaria

7,00  per mille

2

Aliquota Abitazione Principale

5,00 per mille

3

Detrazione abitazione principale

                 170,00 €

 

L’abitazione principale, le concessioni in uso gratuito (come meglio specificato di seguito in disposizioni particolari) e le relative pertinenze (C/2-C/6-C/7), a condizione che il contribuente, anche per queste ultime, assolva al pagamento della tassa raccolta rifiuti solidi urbani, non devono pagare l’ICI ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24/07/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista al punto 3 della suddetta tabella.

Modalità di pagamento:

Versamento intestato a: Concessione di Asti EQUITALIA SESTRI SPA c/c 88658596 oppure utilizzando i modelli F24. Sarà inoltre possibile attenere ulteriori informazioni attraverso INTERNET collegandosi al sito: www.comune.canelli.at.it

Acconto entro il  16 giugno 2010 Saldo entro il 16 dicembre 2010 calcolati con le aliquote in vigore nell’anno corrente;

Si informa che per l’anno 2010 non sarà possibile effettuare il pagamento dei bollettini ICI (sia acconto che saldo) presso lo sportello della Banca Popolare di Novara filiale di Canelli.

Disposizioni particolari

Il comune di Canelli, con proprie disposizioni regolamentari, ha esteso il beneficio dell’abitazione principale anche per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado, ai collaterali entro il primo grado. I suddetti benefici comportano l’esenzione dal pagamento dell’ICI per ogni unità immobiliare e decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

 Le suddette agevolazioni sono concesse a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

Aree Fabbricabili

Si ricorda la necessità di adeguare i versamenti dell’imposta calcolata in relazione al valore di mercato assunto dalle aree stesse.

Immobili inagibili o inabitabili

La riduzione dell’imposta del 50% si applica agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o con apposita autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n’ 445. La condizione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere comunicata entro l’anno successivo. La denuncia deve essere integrata della documentazione dello stato dell’immobile.              

 

 

 

Ufficio Finanze e Tributi