IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgv. 504/92 e s.m.i. istitutivo dell'imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l’art. 6 co. 1 del D.Lgv. 504/92 come modificato dall’art. 1 co. 156 L. 296/2006 che stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in merito alla determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.L. 437/96, il Comune ha la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Visti gli artt. 1 co. 5 L. 449/97 e 2 co. 4 L. 431/98 che attribuiscono al Comune la facoltà di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un’aliquota agevolata a favore dei proprietari d'immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio e a favore di coloro che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

Vìsto l’art. 1 co. 169 L. 296/2006 ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e le relative deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio medesimo;

Dopo attenta valutazione delle disposizioni normative summenzionate disciplinanti il tributo in oggetto e vagliate le diverse possibilità operative con riferimento alle aliquote applicabili e i relativi effetti sulla quantificazione del gettito dell'imposta, determinante per garantire gli equilibri finanziari e di bilancio e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi indispensabili e di primaria utilità da prestare alla popolazione, senza, contestualmente, inasprire la pressione fiscale;

Preso atto del parere favorevole dei Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto ex art. 49 D.Lgv. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008 nel Comune di Calliano:

A) – per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica: 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille;

B) – per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 7 (sette) per mille.

2) Di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall’art. 5 del D.Leg. 504/92 e s.m.i, compreso quanto stabilito dall’art. 3 co. 48, 51 e 52 lett. a) L.662/96, e che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale.

3) Di puntualizzare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale oltre alla presente detrazione spetta, ai sensi dell’art. 8 comma 2 bis D. Lgv. 504/92 come

 

introdotto dall’art. 1 co. 5 L. 244/2007,un’ulteriore detrazione per un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. Tale ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 €., viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si potrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e tale ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 – A8 e A9.

4) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale oltre a quella di residenza anagrafica del soggetto passivo:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In tale ipotesi spetta solo ed esclusivamente la detrazione pari ad € 104,00 e non l’ulteriore agevolazione sopra indicata al punto 3) introdotta dall’art.1 co. 5 L. 244/2007 cui si rinvia.

b) l’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che quest’ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove ubicata la casa coniugale. In tale ipotesi spetta, oltre alla detrazione pari ad € 104,00 , anche l’ulteriore agevolazione sopra indicata al punto 3) introdotta dall’art.1 co. 5 L. 244/2007 cui si rinvia.

5) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all’I.C.I. per l’anno 2008 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio e che il gettito presunto derivante dall’applicazione dell’imposta è pari a circa € 207.000,00.

6) Di sottolineare, infine, che, ai sensi dell’art. 58 2° co. D.Lgs. 446/97, per l’applicazione delle modalità d’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all’art. 11 L. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.