LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Leg. 504/92 e s.m.i. istitutivo dell'imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 42 co. 2 lett. f) del D. Leg. 267/2000 che stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in merito all'Istituzione e Ordinamento dei Tributi con esclusione delle relative aliquote la cui competenza è demandata alla Giunta Comunale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.L. 437/96, il Comune ha la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Visti gli artt. 1 co. 5 L. 449/97 e 2 co. 4 L. 431/98 che attribuiscono al Comune la facoltà di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un’ aliquota agevolata a favore dei proprietari d'immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio e a favore di coloro che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

Vìsto l'art. 53 co. 16 L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 co. 8 Legge 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le relative deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio medesimo;

Dopo attenta valutazione delle disposizioni normative succitate disciplinanti il tributo in oggetto e vagliate le diverse possibilità operative con riferimento alle aliquote applicabili e i relativi effetti sulla quantificazione del gettito dell'imposta, determinante per garantire gli equilibri finanziari e di bilancio e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi indispensabili e di primaria utilità da prestare alla popolazione, senza, contestualmente, inasprire la pressione fiscale;

Sentito il parere favorevole dei Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica amministrativa del presente atto ex art. 49 D.Leg. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

 

DELIBERA

  1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 nel Comune di Calliano:

  1. – per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille;
  2. – per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 7 (sette) per mille.

  1. Di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall’art. 5 del D.Leg. 504/92 e s.m.i, compreso quanto stabilito dall’art. 3 co. 48, 51 e 52 lett. a) L.662/96, e che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale.
  2. Di puntualizzare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  3. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  4. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all’I.C.I. per l’anno 2005 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio e che il gettito presunto derivante dall’applicazione dell’imposta è pari a circa Euro 180.000,00.
  5. Di sottolineare, infine, che, ai sensi dell’art. 58 2° co. D.Leg. 446/97, per l’applicazione delle modalità d’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all’art. 11 L. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.