IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

- visto l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30/12/1992, numero 504, come modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27/12/2006, numero 296, che attribuisce alla potestà del consiglio comunale la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

- vista la deliberazione della giunta comunale numero 12 in data 14/3/2006, esecutiva a sensi di legge, con la quale vennero confermate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell’anno 2006 e la detrazione da applicare al tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29;

 

-  esaminata la specifica situazione economica e sociale esistente in questo comune;

 

-  effettuata una attenta valutazione della situazione di bilancio al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio della gestione;

 

-  ritenuto conseguentemente opportuno confermare per l’anno 2007 le aliquote dell’Im-posta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel cinque virgola cinquanta per mille per la casa adibita ad abitazione principale e nel sei per mille quella per tutti gli altri beni immobili ed in euro 103,29 la detrazione da applicare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

 

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato “A”);

 

- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)   di confermare, per l’anno di imposta 2007, nel cinque virgola cinquanta per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

 

2)  di confermare, per l’anno di imposta 2007, nel sei per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per tutti gli altri beni immobili;

 

3)  di confermare, per l’anno di imposta 2007, la detrazione di euro 103,29 (centotre virgola ventinove), da applicare al tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

4)  di considerare, ai fini dell’applicazione del tributo, adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 

D I C H I A R A

 

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.