Ø       le aliquote I.C.I. in vigore sono pari al 6 per mille per i residenti ed al 7 per mille per i NON residenti, fatta salva l'applicazione delle agevolazioni sotto elencate;
1.     ESENZIONE TOTALE FINO A 3 ANNI, a favore dei proprietari di terreni, fabbricati o porzioni di essi (incluse le pertinenze) situati in Centro Storico o in aree produttive (come individuate dal Piano Regolatore Comunale), che decidano di insediarvi (direttamente o attraverso contratto regolarmente registrato di cessione a terzi in locazione o comodato, da presentare in copia al Comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) un'attività commerciale o artigianale; tale esenzione è, di norma, limitata ai soli locali e pertinenze o porzioni di terreno effettivamente adibiti ad attività produttiva, ma può estendersi all'intero fabbricato o terreno, se, dal contratto di locazione o comodato, risulti che il fabbricato ceduto o da edificare verrà adibito anche ad uso abitazione del conduttore;
2.     ESENZIONE TOTALE, a favore dei proprietari di aree fabbricabili che siano, comunque, utilizzate per l'attività agricola, purché: a) il proprietario sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo il cui reddito derivante dall'attività agricola superi il 50% del reddito complessivo imponibile; b) l'area fabbricabile sia ceduta in affitto a coltivatore diretto o imprenditore agricolo (in tal caso occorre presentare in Comune apposita denuncia di variazione I.C.I. allegando copia del contratto d'affitto regolarmente registrato);
3.     ESENZIONE TOTALE, a favore dei proprietari di fabbricati e pertinenze adibiti ad abitazione principale e/o all'esercizio di attività agricole, purché il proprietario sia: a) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in attività; b) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in pensione, anche se continua a versare volontariamente i contributi di legge; c) persona fisica o giuridica proprietaria di almeno 20.000 mq. (2 ettari) di terreno sul territorio del Comune, che eserciti effettivamente l'attività agricola e sia titolare di partita IVA agricola;
4.     RIDUZIONE AL 50%, a favore dei proprietari di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
5.     APPLICABILITA' DELLA DETRAZIONE DI Euro 103,29, a favore dei proprietari di fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado (es. nonno a nipote, figlio a genitore e viceversa), purché il familiare sia residente nel Comune ed abbia scheda anagrafica autonoma rispetto al proprietario;
6.     APPLICABILITA' DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA (6 per mille), a favore dei proprietari NON residenti di fabbricati concessi in locazione o comodato (con contratto regolarmente registrato, da presentare al Comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) a soggetti che vi stabiliscano la propria residenza.
Ø       i terreni agricoli ricadenti in area montana (tutto il territorio comunale) sono esenti dal pagamento dell'I.C.I., ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977, n° 984;