estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  n.  1  in data 16.03.2007 ad oggetto: "Determinazione aliquote I.C.I. per l'anno 2007"

 

 

DI APPROVARE in particolare, ed in linea di principio  il seguente regime tariffario da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

-        6,5 per mille aliquota ordinaria;

-        6,0 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze in favore dei proprietari che le abitano e degli affittuari con contratti di durata superiore ai due anni che le utilizzano come prima abitazione, ovvero di parenti entro  il terzo grado del proprietario o del coniuge o da conviventi anagraficamente certificabili,  che le adibiscono a propria abitazione a titolo principale;

-        aliquota ridotta pari al 5,20 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali Legge 341/1998 art. 2 comma 3;

-        aliquota maggiorata pari al 7,0 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati, non abitati dal proprietario né da alcun altro e che siano privi di utenze e di arredi in misura tale da non poter essere utilizzati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ex art. 2 comma 4 Legge 431/1998;

-        di fissare in € 103,29 (centotrevirgolaventinove) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le abitazioni

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C.; l’unico ammontare della detrazione per l’abitazione principale se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesime, appartenenti al titolare di questa.