LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modificazioni ed integrazioni;

 

CONSIDERATO che nel rispetto dei limiti alla potestà regolamentare introdotta dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 25 in data 25/06/2001, esecutiva, il Regolamento relativo all’I.C.I;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.61   del   15/11/2004 , esecutiva, con cui si approvavano le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005;

 

RITENUTO  per l’anno 2006, mantenere invariate le aliquote I.C.I. fissate con la suddetta deliberazione;

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi a sensi art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del presente provvedimento;

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

 

 

D E L I B E R A

 

- Di confermare per l’anno 2006  le aliquote e le detrazioni per l’abitazione principale vigenti  per l’anno 2005, nelle misure di seguito elencate:

 

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                           5,5 per mille

 

ALIQUOTA MAGGIORATA

 

1 - Per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo tenute a disposizione, sfitte,

locate o concesse non a titolo di abitazione principale                                                   7 per mille

 

2  - Per le  aree edificabili intese come lotti liberi                                                           7 per mille

 

ALIQUOTA AGEVOLATA per tutti i cittadini proprietari di seconde case,   

che nel corso dell’anno 2004, avendole sfitte, hanno provveduto a conclu-

dere contratti di affitto secondo la disciplina prevista dalla legge 9/12/98

n. 431, ed in particolare dagli articoli 2 e seguenti                                                         3 per mille

 

DETRAZIONE per abitazione principale                                                                           103,29

(sono equiparate all’abitazione principale le abitazioni concesse in uso

gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e che

nelle stesse hanno stabilito la propria residenza - art. 11 Regolamento ICI)

 

Di non concedere ulteriori  agevolazioni o maggiori detrazioni, così come previsto dalla vigente normativa, salvo quelle di cui al presente provvedimento.

 

- Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006, in sede di approvazione dello stesso.