DELIBERA G. M.  N° 191 DEL 17/12/2004

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI

 

 

 

PREMESSO:

-         che il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i. ha istituito all’art. 1, a decorrere dal 01 gennaio 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

-         che con deliberazione consiliare n. 39 in data 31.10.1998, esecutiva ai sensi di legge, é stato approvato in esecuzione all’art. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il regolamento comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili;

-         che con successiva deliberazione consiliare n.48 del 27.11.2002 sono state approvate le modifiche al vigente Regolamento;

 

PRESO ATTO:

-         che occorre pertanto provvedere per l’esercizio 2005 alla determinazione della aliquota, stabilita all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., in specie tenuto conto che la mancata adozione nel termine succitato dell’art. 1 comma 1 del D.L. 8/99, comporta l’automatica applicazione dell’aliquota nella misura minima prevista per legge del quattro per mille, nonché ai fini della relativa previsione di bilancio 2005;

 

RITENUTO:

-         di riconfermare per l’anno 2005, le medesime aliquote del 7,00 (settevirgolazero) e del 4,00 (quattrovirgolazero) per mille, già approvate per l’anno 2002, nonché di riconfermare l’applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 129,12 (centoventinovevirgoladodici), secondo le modalità e termini di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.;

-         di confermare, ai sensi dell’art.12 comma 2 del Regolamento ed in riferimento agli accertamenti a decorrere dal periodo d’imposta 2003, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili come segue:

a) residenziale                                   41,35

b) produttivo/artigianale                     31,00

c) terziario/commerciale                     36,15

 

PRESO ATTO:

-         del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

 

OSSERVATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 e non trovando applicazione l’art. 42 lett. f) del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

 

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1.      Di determinare per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel Comune di Orta San Giulio nella misura rispettivamente:

A.     Aliquota ordinaria: del 7,00 (settevirgolazero) per mille;

B.     Aliquota ridotta del 4,00 (quattrovirgolazero) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o equiparate ad abitazione principale

 

2. di approvare per l’anno 2005, l’applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura di € 129,12 , secondo le modalità e termini di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.;

 

3. di confermare, ai sensi dell’art.12 del Regolamento ed in riferimento agli accertamenti a decorrere dal periodo d’imposta 2003, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili come segue:

a) residenziale             € 41,35

b) produttivo/ artigianale € 31,00

c) terziario/commerciale  € 36,15

 

4. di dare atto che l'obbligo di pubblicazione per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, della delibera concernente le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili è venuto meno in forza dell'art. 1 D. Lgs. 30/12/1999 n. 506 che ha abrogato il comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 446/1997;

 

5. di dichiarare con separata votazione unanime  favorevole la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

 

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