PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

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1)      Aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille (sette per mille);

 

 

a) 5,50 per mille (cinque e cinquanta per mille)

 

a/1) -  per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivise residenti nel Comune, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

 

a/2) - per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari Parenti

           ascendenti e discendenti di primo grado (genitori-figli);

           collaterali di secondo grado (fratelli e sorelle);         

           i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti , e limitatamente alla sola aliquota ad essa riservata, così come previsto dal comma 2) dell’art. 2) del vigente regolamento ;

          

b) 4 per mille (quattro per mille)

     per le unità immobiliari ad uso abitativo locate secondo i regimi previsti dal 3° comma dell’art. 2 della    Legge  09.12.1998, n. 431 ed utilizzate dal locatario come abitazione principale;

 

c) 7 per mille (sette per mille)

     per le unità immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d’affitto  regolarmente registrato e diverse da quelle indicate al precedente punto b), per le unità ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate;

 

d) 8 per mille (otto per mille)

      per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, vuote, non locate e non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, senza contratto di locazione da almeno 2 anni ai sensi del 4° comma, secondo periodo, dell’art. 2 della Legge 9.12.1998 n. 431.

 

3)      di riconfermare nella misura di € 104,00   la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;