COMUNE DI LECCO

IMP OS T A COMU NAL E S U GL I IMMOB IL I

ANNO 2 0 0 5

DICHIARAZIONE

A partire dall’anno 2003 è reintrodotto l’obbligo della dichiarazione, ai sensi dell’art. 10 del D.

Lgs. n. 504/1992. Le variazioni intervenute a partire dall’1/1/2004 devono essere denunciate con il modello approvato con decreto ministeriale entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2004.

ALIQUOTE E DETRAZIONE

Le ALIQUOTE I.C.I. per l’anno 2005 sono determinate secondo le seguenti modalità:

a) 4,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche

soggetti passivi, dai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli assegnatari di

alloggi degli Istituti per le Case Popolari, nonché per quella posseduta a titolo di proprietà o

di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto a seguito di ricovero

permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Si considerano parti

integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, come previsto dall’art. 6 del

regolamento I.C.I.;

b) 6,9 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

c) 4,0 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari

inagibili o inabitabili, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. Per usufruire

dell’aliquota agevolata è necessario presentare al Comune apposita comunicazione, entro 30

giorni dalla data di inizio dei lavori, con allegata copia della concessione edilizia o della

denuncia di inizio attività, nella quale vengono dichiarati i lavori da effettuare; la fine lavori

deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni. Da tale data il contribuente non ha più

diritto all’agevolazione;

La DETRAZIONE per l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE è stata

determinata in € 103,29.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO A PARENTI

Le abitazioni concesse in uso gratuito, con scrittura privata debitamente registrata, a parenti

in linea retta entro il 1° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il

parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è riconosciuta

l’ALIQUOTA RIDOTTA prevista per le abitazioni principali SENZA APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE.

Per ottenere l’agevolazione:

ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE IN CONFORMITA’ AGLI ACCORDI DI CUI AL

DISPOSTO DELL’ART. 2, COMMA 3 LEGGE N. 431/1998

Le abitazioni concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, a condizione che ai relativi contratti di locazione si applichino gli accordi in ambito locale di cui all’art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 sono equiparate alle abitazioni principali. A queste abitazioni è riconosciuta l’ALIQUOTA RIDOTTA prevista per le abitazioni principali SENZA APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE.

Condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui sopra sono:

ESENZIONI PER IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI destinati esclusivamente ad attivita’ ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, DIDATTICHE,

RICREATIVE E SPORTIVE

RIDUZIONE DELL’IMPOSTA per immobili INAGIBILI o INABITABILI:

Si applica a partire dalla data di richiesta di perizia all’Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.

VALORI VENALI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI

Per l’anno 2005 sono stati confermati i valori venali medi delle aree fabbricabili, come definiti nella

tabella sotto riportata:

Zona (microzona) Valori aree

Residenziale Euro/mq. Produttivo Euro/mq.

1 360,00 185,00

2 237,00 155,00

3 206,00 145,00

4 155,00 124,00

5 217,00

ESTIMI CATASTALI

Gli estimi catastali non sono stati modificati. Per effetto di quanto stabilito dall’art. 3 – c. 48 – legge 662/97, le rendite catastali sono rivalutate del 5%.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

DOVE SI PAGA: l’imposta deve essere pagata presso gli sportelli del concessionario della

riscossione RILENO s.p.a. in via Aspromonte n. 24, Lecco oppure sul conto corrente postale

intestato a RILENO s.p.a. n. 542225. E’ possibile effettuare il versamento ICI anche

mediante il modello F24

SCADENZE DI PAGAMENTO:

Acconto: entro il 30 giugno 2005 – 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote 2004;

Saldo: dal primo al 20 dicembre 2005 la parte rimanente (aliquote 2005).

E’ facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta in unica soluzione da

corrispondere entro il 30 giugno 2005.

L’imposta non deve essere versata se l’importo non supera € 10,33.

Dal sito del Comune di Lecco www.comune.lecco.it consultando Per argomento, Tasse e Tributi e ICI è possibile accedere a tutte le informazioni utili al contribuente, alla stampa della modulistica compreso il modello di dichiarazione di variazione anno 2004, alle indicazioni per effettuare correttamente il versamento dell’imposta con il modello F24 e al calcolo dell’imposta on line.