Comune di Borgosatollo

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 (del. C.C n. 4 del 31/03/2008)

Le aliquote applicate dal Comune per l'anno 2008 sono:

5,5 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze;

6,5 per mille per gli altri fabbricati;

7,0 per mille per abitazioni sfitte, per le aree  fabbricabili e per le aree agricole

 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2008

 

1) Per i possessori di alloggi soggetti ad I.C.I. le detrazioni, per l'abitazione principale (incluse pertinenze),  sono così stabilite:      RENDITA CATASTALE  rivalutata del 5%  X 100 :   

 

fino a  €. 29.700,00         detrazione = €. 140,00

oltre a  €. 29.700,00        detrazione = €. 103,50

 

 

2) Ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 6 L. Finanziaria 2008,  dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’ulteriore detrazione  pari all’1,33 per mille della base imponibile (l’ulteriore detrazione non supera i 200 euro e viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale).

 

3) per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti non vi è detrazione

 

-Fatta salva la detrazione di €. 103,29 (D.L.vo 504/92 modif.L.662/96) sono esclusi dai benefici di cui sopra:

a) i possessori di abitazioni principali che abbiano la proprietà di altri immobili siti in qualsiasi comune;

b) i possessori di alloggi di tipo: A1 ; A7 ; A8 ; A9.

 

4) Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di SEPARAZIONE LEGALE, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2bis, legge Finanziaria 2008, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

 

N.B. regolamento ICI:

art.6- pertinenze dell’abitazione principale

 1) agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni ICI si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,  dell’abitazione nella quale dimora abitualmente lo sia anche della pertinenza dell’abitazione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita ad essa.

2) si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 500 metri purchè ad uso esclusivo del nucleo familiare occupante l’abitazione principale.

Art.7- Abitazioni ad uso gratuito a parenti :Si considerano abitazioni principali, ai fini dell’applicazione dell’eventuale aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti:

- Di primo grado in linea retta: (figli e genitori);

- Di secondo grado in linea retta e collaterale: (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle).

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio Tributi del Comune dove peraltro è possibile prendere visione dell’intero regolamento ICI.


 

 

ICI 2008 -  AREE EDIFICABILI

 

IL CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO IL VALORE BASE DI RIFERIMENTO PER IL PAGAMENTO DELL’I.C.I. ANNO 2008, DELLE AREE EDIFICABILI POSSEDUTE NEL TERRITORIO DI BORGOSATOLLO, (Valore Aree Lorde, ancora da Lottizzare) DA RIVALUTARE IN CASO DI LOTTIZZAZIONE:

 

- AREE ARTIGIANALI                     VALORE BASE €.  100,00/MQ

- AREE RESIDENZIALI                            VALORE BASE €.  180,00/MQ

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO A SCELTA DEL CONTRIBUENTE:

 

        CCP 282251 – BRESCIA – ESATRI S.p.a. – Via Cefalonia 49 – Brescia

        Mod. F24

 

Versamento minimo Euro 2,00 come da deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19/01/2008