I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

 

    VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49,  comma, 1 del T.U. n. 267/2000;

 

    VISTO l’art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

    RICHIAMATA la deliberazione n. 09 del 30/03/2007 di Consiglio Comunale con la quale venivano determinate le aliquote dell’imposta Comunale  sugli immobili da applicarsi in questo Comune, per l’anno 2007; 

 

    ATTESO che le deliberazioni afferenti i tributi comunali, per effetto dell’art. 53, comma 16, della Legge 338 del 23/12/1998, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, devono essere adottate entro la data di deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

    DATO ATTO che il Ministero dell’Interno, con Decreto 20/12/2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31/12/2007, ha provveduto a prorogare i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008 da parte degli Enti Locali, al 31/03/2008;

 

    RILEVATO che il comma 156 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006 ha attribuito la titolarità della delibera di approvazione tariffe ICI al Consiglio Comunale;

 

    DATO ATTO che la Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007, commi 5, 6, 7, 251, 287 dell’art, 1 ed ai commi 4, 288, 561 e 562, dell’art. 2, ha introdotto ulteriori importanti novità in tema di ICI;

 

    VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno 2007 con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti dal Settore Tributi;

 

    DATO ATTO che la contrazione delle entrate statali  impone un attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti;

 

    RITENUTO di disciplinare per l’anno 2008 l’I.C.I., in conformità con il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale immobiliare, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 30/03/2007;

 

    CONSIDERATO che la disciplina attuativa di tale imposta prevede:

·        determinazione diversificata delle aliquote;

·        detrazione d’imposta per abitazione principale per l’esercizio finanziario 2008 pari ad Euro 129,11;

·        ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino a concorrenza dell’imposta e comunque per un importo non superiore ad Euro 200, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’abitazione principale (art. 8, c. 2 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 dicembre 1994, n. 504, dall’art. 1, c. 5, Legge Finanziaria 24/12/2007, n. 244);

·        sono esclusi dall’ulteriore detrazione i palazzi storici (A9), le ville (A8) e le case di lusso  (A1);

·        la minore imposta accertata dai comuni e certificata al Ministero dell’Interno entro il 30 aprile 2008 su modello approvato con D.M., sarà compensata da trasferimento statale di pari ammontare (art. 1, comma 7, legge 24/12/2007, n. 244);

·        il trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale a ciascun comune sarà erogato per il 50% entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio;

·        l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale  e dell’eventuale conguaglio, è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti al 30/09/2007 (art. 1, comma 287, Legge 24/12/2007, n. 244);

 

    VISTI:

·        il D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche;

·        i   commi da 101 a 105 e da 173 a 175 delle Legge Finanziaria  n. 296 del 27/12/2006, in tema di ICI;

·        i commi 5, 6, 7, 251, 287 dell’art. 1 e n. 4, 288, 561, 562 dell’art. 2, della Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007;

·        il D.Lgs. n. 267/2000, parte II;

·        il Regolamento di Contabilità approvato con atto di C.C. n. 45 del 22/12/2004; 

 

    VISTE altresì:

·        la deliberazione di C.C. n. 10 del 31/03/2007 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007;

·        la deliberazione di  C.C. n. 27 del 10/07/2007 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2006;

 

    CON VOTI  n. 12 favorevoli, n. / contrari e n. 5 astenuti (Isacchi, Caslini, Previtali, Gilardi e Losito), espressi per alzata di mano;           

 

D E L I B E R A

 

1.   Di confermare  per l’esercizio 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale Immobiliare, recependo quanto disposto dai commi 5 e 7 della legge Finanziaria n. 244/2007, in tema di detrazioni ICI,  come segue:

 

·        aliquota ICI al 5 per mille sulle abitazioni principali, con annesse pertinenze, che scontano una detrazione d’imposta pari ad Euro 129,11 oltre all’ulteriore detrazione (prevista dai commi 5 e 7, dell’art. 1, della legge Finanziaria n. 244/2007) pari all’1,33 per mille della base imponibile e sino ad un massimo di 200 Euro (non applicabile per gli immobili di categoria A1, A8 e A9);

·        aliquota ICI al 6 per mille sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili;

·        aliquota ICI al 7 per mille sugli alloggi non locati, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

 

Si precisa che per abitazioni non locate si intendono i locali ad uso abitativo per i quali non si possa dimostrare l’abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi.

 

2.   Di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l’applicazione dell’Imposta Comunale Immobiliare anno 2008, ai sensi del vigente Regolamento ICI:

·        determinazione diversificata delle aliquote;

·        detrazione d’imposta per abitazione principale per l’esercizio finanziario 2008 pari ad Euro 129,11;

·        ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino a concorrenza dell’imposta e comunque per un importo non superiore ad Euro 200, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’abitazione principale (art. 8, comma 2 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 dicembre 1994, n. 504, dall’art. 1, comma 5, Legge Finanziaria 24/12/2007, n. 244);

·        esclusione del beneficio dell’ulteriore detrazione degli immobili appartenenti alle seguenti categorie: palazzi storici (A9), ville (A8) e case di lusso  (A1).

 

3.   Di stimare, in base alle proiezioni dei dati desunti dai tabulati della  Riscossione dell’ano 2007, il gettito complessivo lordo da iscrivere nell’apposita Risorsa del Bilancio di Previsione 2008.

 

4.   Di rimettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Tributi per gli adempimenti di competenza sull’esercizio 2008.

 

Di provvedere alla pubblicazione  della presente deliberazione così come previsto dalla circolare n. 03/DPF del 16/04/2003, pubblicata nella G.U. – serie generale n. 123 del 29/05/2003.