COMUNE SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 53 DEL 16.12.2004

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI E DETRAZIONI

ANNO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RICHIAMATE:

-         la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 27.02.1993 - esecutiva, con la quale si prendeva atto, a decorrere dall’anno 1993, dell’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e veniva determinata nella misura del 4,5 per mille l’aliquota da applicarsi in questo Comune;

-         la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2003 - esecutiva, con la quale venivano determinate l’aliquota I.C.I. e le detrazioni per l’anno 2003 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2002 – esecutiva, con la quale venivano anche aggiornati i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I.;

-         la deliberazione di GC. N. 17 del 11.02.2004 con la quale sono state determinate le aliquote ICI e le detrazioni per l’anno 2004;

 

            VISTE le disposizioni legislative in materia ed in particolare:

-         l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996 n. 662;

-         l’art. 4, comma 1, del D.L. 08.08.1996 n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.10.1996 n. 556;

-         l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662 e come successivamente integrato dall’art. 3 del D.L. 10.03.1997 n. 49;

 

            RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 2 del 03.03.1999 e n. 17 del 03.05.1999 - esecutive, con le quali veniva approvato il Regolamento I.C.I. (ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446) e le successive deliberazioni consiliari di modifica dello stesso;

 

           

VISTO inoltre l’art. 6, comma 1, lett. a) della Legge 23.12.1999 n. 488 che ha aggiunto l’art. 3/bis all’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 817/86 che ha dato una definizione nuova all’abitazione principale con implicazioni nell’applicazione dell’aliquota I.C.I.;

 

            VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

 

            VISTO il successivo art. 48 che, in merito alle competenze della giunta, precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;

 

            RILEVATA, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

 

            VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

            VISTO lo Statuto comunale;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

           

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)- Di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura del 4,5 (quattro virgola cinque) per mille per le unità immobiliari ad uso abitazione principale e nella misura del 6 (sei) per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili;

 

2)- Di applicare la detrazione sull’abitazione principale in Euro 108,46.=, che viene elevata in Euro 154,94.= qualora il contribuente abbia un nucleo familiare con un reddito imponibile complessivo IRPEF, derivante da pensioni o lavoro dipendente, rilevato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dal modello CUD, non superiore ad Euro 6.197,48.=.

 

3)- Di confermare la detrazione di Euro 258,23.= nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona con età minima di 65 anni e con un reddito imponibile complessivo IRPEF, derivante da pensione, rilevato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dal modello CUD, non superiore ad Euro 6.197,48.=.

 

4)- Di confermare la detrazione di Euro 258,23.= per i proprietari della sola prima casa di abitazione classificata nella categoria A, con esclusione delle categorie A/1 e A/8, sulla base di apposite richieste corredate da autocertificazione ex Legge 04.01.1968, n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell’immobile in presenza della seguente condizione: nucleo familiare con sola prima casa di abitazione al cui interno sia presente un componente con invalidità al 100% come previsto dalla Legge n. 118 del 30.03.1971, oppure dalla Legge n. 382 del 27.05.1970 o dalla Legge n. 381 del 26.05.1970 o dalla Legge n. 104 del 05.02.1992, o dalla Legge n. 68 del 12.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

 

5)- Di dare atto che, anche per l’anno 2005, alle pertinenze (garage, box, cantine, ecc.) si applica il medesimo trattamento dell’abitazione principale.

 

6)- Di dichiarare, previa nuova votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

 

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