1.       Di determinare, per l'anno 2005, le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili:

-      Aliquota ordinaria: 5,30 per mille;

-      Altre aliquote:

a)      4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalla imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili. Detta aliquota è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della stipulazione del contratto di vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione all'Ufficio del Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. L'impresa deve comunicare all'Ufficio Tributi del Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto;

b)      4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici , ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

c)      4,90 per mille abitazione principale

d)      4,90 per mille pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto e classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, fino ad un massimo di n. 3 unità immobiliari per ciascuna abitazione

e)      4,90 per mille abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta residenti nella stessa, fino al primo grado. Il contribuente interessato dovrà presentare apposita autodichiarazione all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per il versamento della prima rata dell’imposta.

f)       6 per mille per le abitazioni sfitte con esclusione:

-               delle unità immobiliari tenute a disposizione dei figli che si impegnino ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione indicante la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del figlio cui la stessa è destinata.

2.       Di determinare, per l'anno 2005, le seguenti detrazioni dall'Imposta Comunale sugli Immobili:

 

a.       € 104,00 abitazione principale

b.       € 104,00 immobili, diversi dall'abitazione principale, concessi in locazione a nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, iscritti negli elenchi per l'accesso agli alloggi di edilizia economico popolare e non abbiano avuto l'assegnazione a causa della carenza degli stessi.

c.       € 259,00 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solamente redditi di lavoro dipendente o pensione per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore al doppio (se il nucleo è composta da 2 o più persone) e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze.

d.       € 155,00 per le abitazioni principali interessate dai disagi derivanti dall’attività di estrazione ghiaia e dalla costruzione della nuova rotatoria lungo la Pontebbana  e site nelle seguenti vie: VIA FOSCARINI (tutta) VIA VITTORIA nel tratto compreso tra i civici 8 e 24 (numeri pari)

e.   € 155,00 per le abitazioni principali nelle quali vi dimori abitualmente un nucleo familiare al cui interno sia presente un soggetto disabile con invalidità superiore al 67% con idoneo riconoscimento da parte della commissione preposta presso la sede ULS. Tale agevolazione è da intendersi alternativa all’analoga detrazione prevista dalla lettera b) del punto 1) della deliberazione di C.C. nr. 86 del 29/12/2000 (detrazione di € 259,00 per nuclei familiari con redditi di pensione o lavoro dipendente al di sotto del minimo INPS). Per poter usufruire della maggiore detrazione, il contribuente dovrà presentare apposita auto dichiarazione entro il termine previsto per il 1° versamento nella quale dovrà indicare il nominativo del soggetto disabile e la percentuale di invalidità allo stesso riconosciuta.

-        Sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione, le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.