ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3  DEL 28/02/2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

D E L I B E R A

 

DI FISSARE  per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

-          un’aliquota agevolata pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell’imposta;

-          un’aliquota pari al 6,5 per mille per gli immobili destinati ad attività produttive (immobili rientranti nelle categorie catastali D, C/1,  C/3 e A/10);

-          un’aliquota base pari al 7 per mille per tutte le restanti fattispecie impositive;

-          una detrazione base di € 104 annue dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, alla quale va sommata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 1 comma 5 della L.244/07 (Finanziaria 2008), fatti salvi i seguenti casi di disagio per i quali è prevista una detrazione particolare.

 

DI INVIDUARE come soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico e che beneficiano di maggiori detrazioni per abitazione principale, tra loro alternative e non cumulabili:

1.          le persone fisiche, soggetti passivi di imposta, che siano titolari di pensione e che possiedono un’unica abitazione, prevedendo la possibilità di elevare la detrazione per l’abitazione principale a € 208,  nei limiti dell’imposta dovuta per abitazione principale e sue pertinenze, purché siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

a)  che sia l’unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto;

b)  che il reddito complessivo dell’insieme dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2008  nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione,  sia non superiore a € 10.500 come risultante dal reddito imponibile risultante nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007 ovvero, se non presentata, come risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall’ente erogante relativo all’anno 2007;

c)  che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al Comune, entro il termine previsto per il versamento del saldo, idonea autocertificazione, resa ai sensi di legge,  nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

1)  nomi dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2008 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione;

2) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale distintamente iscritte al catasto);

3) la dichiarazione che il reddito complessivo dell’insieme dei conviventi, di cui al precedente punto a), non è superiore a € 10.500.

Tale agevolazione spetta per l’intero anno, viene ripartita tra i comproprietari aventi diritto con gli stessi criteri previsti per l’aliquota base  e si intende alternativa e non cumulabile con le maggiori detrazioni previste per i nuclei con disabili e per gli immobili vicini all’elettrodotto

 

2.          le famiglie che abbiano al loro interno, alla data del 1° gennaio 2008, uno o più soggetti disabili con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USSL che attesta una invalidità non inferiore al 70%. Ai proprietari dell’immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo è consentito elevare a € 258 la relativa detrazione,  nei limiti dell’imposta dovuta per abitazione principale e sue pertinenze, purché sia data idonea comunicazione al Comune, indicando il nominativo delle persona o delle persone disabili appartenenti al proprio nucleo familiare, entro il termine previsto per il versamento a saldo; tale agevolazione spetta per l’intero anno, viene ripartita tra i comproprietari aventi diritto con gli stessi criteri previsti per l’aliquota base  e si intende alternativa e non cumulabili con le maggiori detrazioni previste per pensionati a basso reddito  e per immobili vicini all’elettrodotto;

 

3.          I proprietari di immobili ricadenti per almeno il 50% della loro proiezione al suolo nella fascia di distanza pari a 100 metri dalla linea centrale dell’elettrodotto, purché attivo ed avente tensione nominale uguale o superiore a 350 kv, adibiti ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, ai quali è consentito elevare la detrazione prevista per l’abitazione principale a € 258 annue,   nei limiti dell’imposta dovuta  per abitazione principale e sue pertinenze, a condizione che presentino idonea comunicazione al Comune entro il termine previsto per il saldo, specificando i dati catastali degli immobili interessati; tale agevolazione spetta per l’intero anno, viene ripartita tra i comproprietari aventi diritto con gli stessi criteri previsti per l’aliquota base  e si intende alternativa e non cumulabile con le maggiori detrazioni previste per pensionati a basso reddito  e per nuclei con disabili;

 

DI DARE ATTO che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera e), del vigente regolamento comunale dell’imposta, variato con deliberazione consiliare n. 11 del 07/02/2001, alle pertinenze dell’abitazione principale, distintamente iscritte al catasto fabbricati, viene applicata la stessa aliquota prevista per l’abitazione principale nonché l’eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale;

DI CONSIDERARE come abitazioni principali le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 

 

DI DARE ATTO che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4, del vigente regolamento comunale dell’imposta, così come introdotto con deliberazione consiliare n. 72 del 28/12/2006, a decorrere dall’anno d’imposta 2007 ai fini dell’aliquota e delle detrazioni viene considerata come abitazione principale anche l’abitazione, e sue pertinenze, data in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta o collaterale, a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale ed abbiano in essa la residenza; la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’agevolazione dovrà essere comunicata al Comune specificando l’immobile interessato, il periodo per il quale sussiste il requisito, ed il nominativo e grado di parentela degli utilizzatori;

 

DI CONSIDERARE tutte le comunicazioni relative alla sussistenza di requisiti per usufruire di maggiori detrazioni od altri benefici ai fini ICI, qualora non legate al reddito o ad altri elementi variabili da verificare per ciascun anno, come validamente presentate anche per gli anni seguenti, ferma restando la conferma annuale negli atti deliberativi del Comune di tali agevolazioni e fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente al comune il venir meno o la mutazione delle condizioni per usufruirne;

DI DARE ATTO che l’imposta dovrà essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale o su conto corrente postale intestato alla medesima, ferme restando le ulteriori possibilità di versamento garantite dalla legge;