COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO


 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

 

D E L I B E R A

 

DI CONFERMARE per l’anno 2006 le aliquote vigenti per l’anno 2005, ovvero:

·        un’aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell’imposta;

·        un’aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;

·        una detrazione di € 104 annue dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, fatti salvi i seguenti casi di disagio per i quali è prevista una detrazione maggiore;

 

DI INVIDUARE come soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico:

1.        le persone fisiche, soggetti passivi di imposta, che siano titolari di pensione e che possiedono un’unica abitazione, prevedendo la possibilità di elevare la detrazione per l’abitazione principale a € 208, purché siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

- che sia l’unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto;

- che il reddito complessivo dell’insieme dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2006 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione,  sia non superiore a € 10.500 come risultante dal reddito imponibile risultante nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005 ovvero, se non presentata, come risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall’ente erogante relativo all’anno 2005;

- che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al Comune, entro il termine del 20 dicembre 2006 previsto per il versamento del saldo, idonea autocertificazione, resa ai sensi di legge,  nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

a)  nomi dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2006 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione;

b) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale distintamente iscritte al catasto);

c) la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo familiare, così come definito al precedente punto a), non è superiore a € 10.500.

 

2.        le famiglie che abbiano al loro interno, alla data del 1° gennaio 2006, uno o più soggetti disabili con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USL che attesta una invalidità non inferiore al 70%. Ai proprietari dell’immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo è consentito elevare a € 258 la relativa detrazione, purché presentino idonea comunicazione al Comune, indicando il nominativo delle persona o delle persone disabili appartenenti al proprio nucleo familiare, entro il termine del 20 dicembre 2006 previsto per il versamento a saldo; tale agevolazione spetta per l’intero anno e si intende alternativa alla medesima prevista per i pensionati e non è pertanto con essa cumulabile; la comunicazione presentata ha effetto anche per tutti gli anni successivi in cui persistono i requisiti e sempre che venga confermata la maggiore detrazione; le comunicazioni presentate anteriormente al 2006 hanno effetto per il 2006 e anni successivi purché indicanti il nominativo delle persone disabili e sempre a condizione che persistano i requisiti;

 

3.        I proprietari di immobili ricadenti nella fascia di distanza pari a 100 metri dalla linea centrale dell’elettrodotto, purché attivo ed avente tensione nominale uguale o superiore a 350 kv, adibiti ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, ai quali è consentito elevare la detrazione prevista per l’abitazione principale a € 258 annue, a condizione che presentino idonea comunicazione al Comune entro il termine del 20 dicembre 2006 previsto per il saldo, specificando i dati catastali degli immobili interessati.

 

DI DARE ATTO che, conformemente a quanto stabilito dall’art.8, comma 2, lettera e), del vigente regolamento comunale dell’imposta, variato con deliberazione consiliare n. 11 del 07/02/2001, alle pertinenze dell’abitazione principale, distintamente iscritte al catasto fabbricati, viene applicata la stessa aliquota prevista per l’abitazione principale ed anche l’eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale;

DI CONSIDERARE come abitazioni principali le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 

DI DARE ATTO che l’imposta dovrà essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale o su conto corrente postale intestato alla medesima;

(…)