“Estratto della deliberazione n° 6 del 28/02/2011 adottata dal Consiglio Comunale di Trevignano (TV) in materia di I.C.I. per l’anno 2011 “.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

“Omissis”

DELIBERA

 

1.      di confermare per l’anno 2011, ex art. 6 del D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 504, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura seguente:

·      del 5,00 (cinque) per mille da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

·      del 7,00 (sette) per mille da applicare ai fabbricati sfitti per l’intero anno solare;

·      del 6,00 (sei) per mille da applicare a tutte le altre unità immobiliari (comprese le abitazioni tenute a disposizione ed utilizzate saltuariamente dal proprietario), ai terreni agricoli ed alle aree edificabili;

2.      di confermare in Euro 130,00= (centotrenta) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come individuata nel regolamento per la disciplina dell’ICI;

3.      di stabilire che si considerano abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

·      le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

·      le unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

·      le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado di parentela adibite a loro abitazione principale. Il contribuente che rientra in tale fattispecie dovrà produrre al comune idonea comunicazione, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta. La comunicazione non dovrà essere prodotta qualora sia stata presentata per l’anno precedente e permangono ancora tali condizioni;

4.      di confermare in Euro 258,00= (duecentocinquantotto) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti, titolari di pensione, purché siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

a) che sia l’unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale, qualora distintamente iscritte in catasto;

b) che non possiedano nel territorio nazionale nessun altro tipo di immobile;

c) che il nucleo famigliare dimorante nell’unità immobiliare sia costituito esclusivamente dall’avente diritto e dal coniuge, e che il loro reddito non sia superiore a Euro 8.900,00= (ottomilanovecento), come risulta dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all’anno 2010, ovvero come risulta dal prospetto riepilogativo rilasciato dall’Ente erogante relativo all’anno 2010;

d) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta, idonea autocertificazione, resa ai sensi di legge, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

§          I nomi dei soggetti appartenenti al nucleo famigliare al 1° gennaio 2011;

§          La dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale;

§          La dichiarazione di non possedere alcun altro tipo di immobile nel territorio nazionale;

§          La dichiarazione del reddito del nucleo famigliare (suddiviso per ciascun coniuge);

5.      di confermare in Euro 258,00= (duecentocinquantotto) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei nuclei famigliari che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USL che attesti un grado di invalidità dall’80% al 100%. L’avente diritto dovrà presentare idonea comunicazione al comune entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta. La comunicazione non dovrà essere prodotta qualora sia stata presentata per l’anno precedente e permangono ancora tali condizioni;

6.      di dare atto che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché quelle ad esse assimilate ed individuate ai precedenti punti 2) e 3), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, sono escluse dal pagamento dell’I.C.I.;

7.      di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

 

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