“Estratto della deliberazione n° 7 del 28.02.2005 adottata dal Consiglio Comunale di Trevignano (TV) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno 2005”.

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

“Omissis”

 

 

DELIBERA

1.    di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n° 252 del 28.12.2004 di determinazione per l’anno 2005, ex art. 6 del D. Lgs.vo 30.12.1992 n° 504, dell’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura del 7,00 (sette) per mille da applicare ai fabbricati sfitti per l’intero anno solare e del 6,00 (sei) per mille da applicare a tutte le altre unità immobiliari (comprese le abitazioni tenute a disposizione ed utilizzate saltuariamente dal proprietario), ai terreni agricoli ed alle aree edificabili;

2.    di determinare in Euro 104,00= (centoquattro) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come individuata nel regolamento per la disciplina dell’ICI, e di stabilire inoltre che si considerano abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

·      le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in Catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

·      le unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

·      le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado di parentela adibite a loro abitazione principale. Il contribuente che rientra in tale fattispecie dovrà produrre al Comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell’imposta da effettuare, idonea comunicazione;

3.    di determinare in Euro 258,00= (duecentocinquantotto) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti, titolari di pensione, purchè siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

a) che sia l’unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale, qualora distintamente iscritte in catasto;

b) che non possiedano nel territorio nazionale nessun altro tipo di immobile;

c) che il nucleo famigliare dimorante nell’unità immobiliare sia costituito esclusivamente dall’avente diritto e dal coniuge, e che il loro reddito non sia superiore a Euro 8.650,00= (ottomilaseicentocinquanta), come risulta dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all’anno 2004, ovvero come risulta dal prospetto riepilogativo rilasciato dall’Ente erogante relativo all’anno 2004;

d) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al Comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell’imposta da effettuare, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 4 della legge 04.01.1968 n° 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

§          I nomi dei soggetti appartenenti al nucleo famigliare al 1° gennaio 2005;

§          La dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale;

§          La dichiarazione di non possedere alcun altro tipo di immobile nel territorio nazionale;

§          La dichiarazione del reddito del nucleo famigliare (suddiviso per ciascun coniuge);

4.    di determinare in Euro 258,00= (duecentocinquantotto) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei nuclei famigliari che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della Commissione di Prima Istanza della locale USL che attesti un grado di invalidità dall’80% al 100%. L’avente diritto dovrà presentare idonea comunicazione al Comune entro il termine previsto per il primo versamento da effettuare;

5.    “Omissis”

6.    “Omissis”

 

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