ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. - ANNO 2007

APPROVATE CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

1.        LE ALIQUOTE dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007 sono stabilite nelle seguenti misure:

- 7,0 per mille

Aliquota ordinaria (seconde case, aree edificabili ed altri immobili);

- 5,0 per mille

Aliquota agevolata (abitazione principale) e abitazioni equiparate a quella principale ai sensi del Regolamento ICI;

- 6,5 per mille

Aliquota differenziata (unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali C/1,C/3,D/1,D/8 utilizzate direttamente o locate a terzi per l’esercizio di attività artigianali, commerciali e/o industriali). Per usufruire della dell’aliquota differenziata il soggetto passivo ICI deve - entro il 30 giugno di ogni anno - produrre all’Uff. Tributi del Comune copia del contratto di affitto registrato, oppure autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale attesti la consistenza delle condizioni per poter usufruire dell’aliquota agevolata). Per il corrente anno il termine di presentazione della documentazione e/o autocertificazione viene posticipato al 31 luglio 2006. L’omessa comunicazione o la tardiva presentazione della documentazione richiesta, entro il termine stabilito, comporta la mancata concessione dell’aliquota agevolata, per l’anno in corso, e l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

 

2.     LE DETRAZIONI:

- €. 104,00

(detrazione ordinaria)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa  equiparate ai sensi del Regolamento I.C.I. (abitazioni possedute da anziani che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I° grado per la abituale residenza con i propri familiari);

- €. 154,00

(detr.compl. spettante)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari aventi 3 figli di cui almeno il terzo in età scolastica (intesa dall’Asilo Nido all’Università, sempre purché in regola con i corsi);

- €. 154,00

(detr.compl. spettante)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari aventi 2 figli entrambi in età scolastica (intesa dall’Asilo Nido all’Università, sempre purché in regola con i corsi);

- €. 258,23

(detr.compl. spettante)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con handicap permanente grave riconosciuto ed attestato da certificazione medica ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104;

- €. 134,00

(detr.compl. spettante)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti con invalidità civile superiore al 74% ai sensi delle Leggi n. 18/71 e n. 18/80;

- €. 258,23

(detr.compl. spettante)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari che dichiarano di aver percepito nell’anno precedente solamente redditi di lavoro dipendente o da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS, comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona), o non superiore al doppio di tale ammontare se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Per l’ammontare dei predetti redditi si prega di contattare l’Uff. Tributi.

I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta, nella forma dell’autocertificazione, attestando il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento della stessa, negli appositi stampati predisposti dall’uff. Tributi. Tale certificazione dovrà essere presentata al predetto Ufficio, a pena di decadenza, entro il 30.06.2006. L’Amministrazione Com.le si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa, comprovante l’esistenza dei presupposti per l’ottenimento della maggiore detrazione.

 

3.     LE PERTINENZE: ai sensi del vigente Regolamento I.C.I. si considerano parti integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa (ad esempio garage, cantine soffitte, ripostigli ecc.).

4.     LE AREE EDIFICABILI: con Delibera Consiliare n. 16 del 25.02.1999, è stata adottata l’articolazione del territorio comunale in un’unica microzona omogenea e sono stati stabiliti, nei sottoelencati importi, i valori delle aree edificabili al 01.01.1999:

AREE EDIFICABILI URBANIZZATE:

Aree a destinazione residenziale

€/MC

52,00

Aree a destinazione artigianale o industriale

€/MQ

41,00

AREE EDIFICABILI DA URBANIZZARE

Aree a destinazione residenziale

€/MC

26,00

Aree a destinazione artigianale o industriale

€/MQ

21,00

 

5. LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE: il Regolamento ICI prevede l’obbligo della comunicazione delle variazioni intervenute in materia di soggettività passiva. Detta comunicazione può, comunque, essere presentata in qualsiasi momento e con qualsiasi stampato (modulistica ministeriale o altro), purché contenente i dati minimi utili. Si considera in ogni caso assolto tale obbligo qualora la comunicazione pervenga all’ufficio Tributi del Comune entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 6. IL VERSAMENTO dovrà essere effettuato sul CCP. N. 288316 intestato alla UNIRISCOSSIONI SPA – v.le Monte Grappa, 34 – 31100 – Treviso. L’IMPORTO MINIMO: quando l’imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a €. 10,00=            i versamenti non devono essere eseguiti. Analogo trattamento viene applicato ai rimborsi.