OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONI ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORI AREE EDIFICABILI, PER L’ANNO 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE[Bp1] 

 

 

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTI, in particolare, i seguenti articoli, nella loro versione vigente[Bp2] :

 

articolo 6 -  Determinazione delle aliquote e dell’imposta

  1. L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre [Bp3]  di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D. Lgs.25.02.1995, n. 77,  come  modificato  dal  D. Lgs. 11.06.1996,  n. 336; 
  2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

articolo 8 – Riduzioni e detrazioni dall’imposta

  1. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, E. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

3.  A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di E. 103,29  di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a E. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

 

VISTO l’articolo 151, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che: “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,  pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

 

VISTO il Decreto Legge 314/2004, concernente “Proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2005”;

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che stabilisce che il comma 16, dell’art. 53, della L. 23.12.2000, n. 388, è così sostituito:

“ 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

 

Visto l’articolo 42, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

 

Visto il successivo articolo 48, che, in merito alle competenze della Giunta, precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione  che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;

 

Rilevata conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta Comunale, in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni[Bp4]  relative all’imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n[Bp5] . 5, del 15.02.2003, nel quale:

- all’articolo 6  [Bp6]     vengono definiti i limiti e condizioni per l’approvazione delle aliquote;

- all’articolo 8[Bp7]       vengono definiti i limiti e condizioni per l’approvazione delle detrazioni;

- all’articolo 5[Bp8]  viene rinviata alla deliberazione che approva annualmente aliquote e detrazioni la determinazione del valore di riferimento delle aree edificabili;

 

RITENUTO di determinare le misure indicate per il periodo di imposta 2005, come di seguito riportate, al fine di assicurare gli equilibri di Bilancio:

 

- aliquota ordinaria 6,5 per mille (seconde case, aree edificabili ed altri immobili);

 

- aliquota abitazione principale 5,0 per mille;

 

- aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, per la abituale residenza con i propri familiari, 5,00 per mille (le suddette abitazioni sono equiparate, ai sensi del vigente Regolamento I.C.I., alle abitazioni principali);

 

- aliquota del 5,00 per mille per le unità immobiliari (a condizione che le stesse non risultino locate) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o a seguito trasferimento presso l’abitazione di un parente civilmente obbligato, ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile (dimostrando tramite certificato medico, ovvero copia del verbale di invalidità civile) la propria condizione di non autosufficienza” , così come individuate dall’art. 6, comma 2°, punto 4, del Regolamento comunale per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.2001, e successive modifiche ed integrazioni;

 

- detrazioni:

A) unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate, ai sensi del Regolamento Comunale I.C.I., €. 104,00=;

B) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari aventi 3 figli di cui almeno il terzo in età scolastica (dall’Asilo Nido all’Università, sempre purché in regola con i corsi) €. 154,00=;

C) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari aventi 2 figli entrambi in età scolastica (intesa dall’Asilo Nido all’Università, sempre purché in regola con i corsi) €. 154,00=;

D) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari nei quali siamo presenti soggetti con handicap permanente grave riconosciuto ed attestato da certificazione medica ai sensi della legge 5 febbraio   1992 n. 104, €. 258,2=;

E) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari nei quali siamo presenti soggetti con invalidità civile superiore al 74%, ai sensi della leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980, €. 134,00=;

F) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solamente redditi di lavoro dipendenti o da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS, comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto di una sola persona), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più è persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, €. 258,23=;

I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta, nella forma di autocertificazione, attestando il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento della stessa, negli appositi stampati predisposti dall’Ufficio Tributi, e dovrà essere presentata – pena la decadenza – entro il 30 giugno 2005 all’Ufficio Tributi del Comune.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa, comprovante l’esistenza dei presupposti per l’ottenimento della maggiore detrazione.

Di determinare, al fine di limitare al massimo l’insorgere di contenzioso azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per le zone omogenee, così come analiticamente riportato nell’apposto allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento;

- gettito ordinario                                                          €.  355.000,00;

- gettito straordinario (controllo e/o accertamento)            €.    10.000,00.

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

VISTI:

- i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati, e sottoriportati;

- il parere favorevole del Segretario Comunale, reso ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla conformità dell’atto amministrativo;

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 118 e n. 119, del 30.12.2002;

- I Decreti Sindacali: Prot. n. 2401, del 01.04.2003, Prot. n. 11947, del 31.12.2004, e Prot. n. 11948, del 31.12.2004;

- gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla Giunta Comunale;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, del 05.02.1999, concernente “Articolazione del territorio Comunale in microzone. Adozione”, con la quale sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I.;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

 

 

DELIBERA

 

 

1. Di determinare, per il periodo di imposta 2005, ex articoli 6 ed 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate:

 

- aliquota ordinaria 6,5 per mille (seconde case, aree edificabili ed altri immobili);

 

- aliquota abitazione principale 5,0 per mille;

 

- aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, per la abituale residenza con i propri familiari, 5,00 per mille (le suddette abitazioni sono equiparate, ai sensi del vigente Regolamento I.C.I., alle abitazioni principali);

 

- aliquota del 5,00 per mille per le unità immobiliari (a condizione che le stesse non risultino locate) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o a seguito trasferimento presso l’abitazione di un parente civilmente obbligato, ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile (dimostrando tramite certificato medico, ovvero copia del verbale di invalidità civile) la propria condizione di non autosufficienza” , così come individuate dall’art. 6, comma 2°, punto 4, del Regolamento Comunale per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.2001, e successive modifiche ed integrazioni;

 

- detrazioni:

A) unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate, ai sensi del Regolamento Comunale I.C.I., €. 104,00=;

B) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari aventi 3 figli di cui almeno il terzo in età scolastica (dall’Asilo Nido all’Università, sempre purché in regola con i corsi) €. 154,00=;

C) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari aventi 2 figli entrambi in età scolastica (intesa dall’Asilo Nido all’Università, sempre purché in regola con i corsi) €. 154,00;

D) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari nei quali siamo presenti soggetti con handicap permanente grave riconosciuto ed attestato da certificazione medica ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104, €. 258,23=;

E) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari nei quali siamo presenti soggetti con invalidità civile superiore al 74%, ai sensi della leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980, €. 134,00=;

F) unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solamente redditi di lavoro dipendenti o da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS, comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto di una sola persona), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più è persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, €. 258,23=;

I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta, nella forma di autocertificazione, attestando il possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento della stessa, negli appositi stampati predisposti dall’Ufficio Tributi, e dovrà essere presentata – pena la decadenza – entro il 30 giugno 2005 all’Ufficio Tributi del Comune.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa, comprovante l’esistenza dei presupposti per l’ottenimento della maggiore detrazione.

 

2. Di determinare, al fine di limitare al massimo l’insorgere di contenzioso azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per le zone omogenee, così come analiticamente riportato nell’apposto allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento;

- gettito ordinario                                                          €.  355.000,00;

- gettito straordinario (controllo e/o accertamento)            €.    10.000,00.

 

3. Di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I., da inserire nel Bilancio di previsione 2005, può essere determinato come segue:

 

gettito ordinario, derivante dalla base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi fabbricati e nuova base imponibile

€.

355.000,00

gettito straordinario, derivante dall’attività di controllo e accertamento

€.

10.000,00

gettito complessivo previsto per l’anno 2005

€.

365.000,00

 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento, secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6, della Legge 27.07.2000, n. 212, “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”.

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

 

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 [Bp1]Gli articoli 42 e 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 hanno modificato le competenze degli organi comunali

 [Bp2]Le disposizioni normative sono riportate integralmente per facilitare la comprensione del provvedimento. Ciascun comune, però, può limitarsi a richiamare i soli dati identificativi delle norme stesse

 [Bp3]La formulazione originaria (rimasta tuttora vigente) in realtà prevederebbe il termine del 31 ottobre. Di fatto però tale termine è stato, di volta in volta (con specifici provvedimenti annuali) modificato in relazione al termine per la presentazione del bilancio e, come riferito alla successiva nota, legato definitivamente alla scadenza del bilancio (art 151 D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 fissa la scadenza ordinaria al 31 dicembre).

 [Bp4]In realtà, la normativa facendo esclusivo riferimento alle aliquote (sottratte al potere del Consiglio) potrebbe far pensare che la detrazione rimane di competenza del consiglio stesso sotto la voce “ordinamento dei tributi”, Si ritiene, però, che il termine aliquote vada interpretato in senso ampio così come previsto dallo stesso articolo 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 che definendo i limiti dell’autonomia regolamentare fa riferimento esclusivamente  “all’aliquota massima dei singoli tributi”. Sembra scontato che il termine aliquote debba essere inteso in senso generale come massimo della pretesa tributaria consentita dalla legge. In tal senso, quindi, vanno ricomprese anche le tariffe per la tassa rifiuti, le tariffe della TOSAP (e le relative agevolazioni e riduzioni) e, ad avviso di chi scrive, anche il livello minimo della detrazione ICI. Una lettura estremamente rigida del termine “aliquote” potrebbe portare ad un comportamento incoerente in materia di regolamenti, aliquote e tariffe e relative agevolazioni dei tributi comunali.

1 [Bp5]Si ritiene, che rimanga al Consiglio Comunale ogni potere di indirizzo in merito ad aliquote e detrazioni definendo, all’interno del regolamento comunale (di sua esclusiva competenza) condizioni e limiti concessi alla Giunta. A titolo puramente esemplificativo: “l’aliquota per abitazione principale può essere approvata dal 4‰ al 5‰, oppure l’aliquota per l’abitazione principale non può eccedere il 4,5‰, le detrazioni per abitazione principale sono approvate nei limiti di L. 300.000, l’aliquota per i fabbricati può essere approvata nei limiti dell’aliquota dell’abitazione principale aumentata dello 0,5‰, ecc.”

 [Bp6]Fare riferimento all’articolo del regolamento che disciplina le aliquote. Si ritiene opportuno precisare che le scelte esercitabili in questo provvedimento trovano un limite nella legge e nel regolamento comunale. Infatti, la normativa generale sull’autonomia regolamentare disponendo che “ Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:…..” presuppone che tutte le scelte esercitabili facoltativamente debbano passare preventivamente attraverso il regolamento ICI nel quale sono individuate le varie fattispecie (individuazione specifica) ovvero vengono fissati i limiti delle scelte esercitabili (individuazione potenziale) in sede di delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni (tanto più ora che questa deliberazione è di competenza della giunta).

1 [Bp7]Fare riferimento all’articolo del regolamento che disciplina le detrazioni. Si ritiene opportuno precisare che le scelte esercitabili in questo provvedimento trovano un limite nella legge e nel regolamento comunale. Infatti, la normativa generale sull’autonomia regolamentare disponendo che “ Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:…..” presuppone che tutte le scelte esercitabili facoltativamente debbano passare preventivamente attraverso il regolamento ICI nel quale sono individuate le varie fattispecie (individuazione specifica) ovvero vengono fissati i limiti delle scelte esercitabili (individuazione potenziale) in sede di delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni (tanto più ora che questa deliberazione è di competenza della giunta). In altre parole, ad esempio, solo se il regolamento ha disposto che l’abitazione posseduta da anziani in istituti di ricovero è considerata abitazione principale oppure che “con deliberazione con la quale annualmente vengono determinate le aliquote…………il comune può considerare abitazione principale quella posseduta da anziani in istituto di ricovero…..” la scelta è esercitabile direttamente nella deliberazione che approva le aliquote e le detrazioni. Diversamente, se il regolamento non prevede questa agevolazione, neanche come possibilità consentita, la scelta non è esercitabile e possono essere applicate solo le agevolazioni espressamente previste per legge (come ad esempio quella riferita ai cittadini italiani residenti all’estero).

1 [Bp8]Si ritiene che l’approvazione del valore di riferimento delle aree edificabili all’interno di questo provvedimento sia possibile solamente in presenza di un espresso rinvio, nel regolamento ICI, alla deliberazione che approva annualmente le aliquote e tariffe. Diversamente, ai sensi dell’art. 59, comma 1 lett. g) è lo stesso regolamento che dovrebbe contenere il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili. Trattandosi, però, di valori che possono avere evoluzione nel tempo sembra più logico e funzionale collegarlo ad un provvedimento dinamico annuale (quale quello che approva le tariffe) e non a quello rigido qual’è quello del regolamento ICI che, salva variazione, dovrebbe esplicare i propri effetti per tutti i periodi di imposta.

Allegato A) alla deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 05.02.2005
                           
    COMUNE DI SEGUSINO (TV) Valori minimi aree fabbricabili anno 2005  
                           
  CLASSIFICAZIONE AREE VALORI PER MQ. O MC. CENTRO    
  Destinazione urbanistica  (1) VALORE MINIMO                
                 
  Aree residenziali di completamento (aree urbanizzate) €. 52,00 €./MC    
   
                 
   
  Aree residenziali di espansione da urbanizzare €. 26,00 €./MC                
   
                 
   
  Aree industriali ed artigianali di completamento €. 41,00 €./MQ                
   
  Aree industriali ed artigianali di espansione da urbanizzare €. 21,00 €./MQ                
   
     
   
   
   
     
  (1) La destinazione urbanistica (così come risulta da P.R.G.) costituisce il primo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle aree edificabili  
  (2) L'indice di eficabilità (mc/mq.) costituisce il secondo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle aree edificabili  
  (3) L'ubicazione dell'area (Centro, semicentro, periferia, frazioni, ecc.) costituisce il terzo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle aree  edificabili. Per ciascuna zona deve essere indcato un coefficiente % di riferimento rispetto al centro (ad esempio la frazione A a vale 85% riseptto al centro)  
  (4) Il valore medio in comune commercio delle aree edificabili del centro costituisce il dato di riferimento (coefficiente 100) per la determinazione dei valori di tutte le altre zone.  
  N.B. I valori minimi e massimi, tendenzialmente devono essere inferiori ai reali valori di mercato (depuranti degli elementi "speculativi" del mercato immobiliare) per non penalizzare i  singoli privati.