PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

 

    comune di san biagio di callalta

PROVINCIA DI TREVISO

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 23.12.2009

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Omissis ….

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

1 - di confermare per l’anno 2010 le aliquote I.C.I.  e le detrazioni d’imposta già confermate per l’anno 2009 con la succitata deliberazione consiliare n. 60 del 22.12.2008 e precisamente:

      ALIQUOTE I.C.I. ANNO D’IMPOSTA 2010

a)      6,5 per mille aliquota ordinaria

b)       4   per mille aliquota per abitazione principale;

      DETRAZIONE D’IMPOSTA ANNO 2010

A) Euro 129,11 su base annua  per detrazione per abitazione principale , così come definita all’art. 8 comma 2 del vigente Regolamento Comunale I.C.I

  B) Euro 258, 23  su base annua  per i nuclei familiari che dichiarino:

-          di aver percepito nell’anno d’imposta precedente solamente redditi da  pensione,  per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore  al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone);

-          di non possedere altre unità immobiliari;

-          di non avere altri redditi oltre a quello derivante  dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

-          di non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo superiore a Euro 15.493,00;

 

2 - di considerare per l’anno 2010, così come previsto dall’art. 8 comma 3 del vigente Regolamento Comunale  I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unità immobiliari, oltrechè quelle indicate nell’articolo 8, comma 2 del predetto regolamento:

-          a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina, soffitta, ripostigli ecc.);

-          b) le unità immobiliari in precedenza già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) le unità immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici.